Art. 6. Dibattiti a due 1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi soggetti politici si confrontano sui temi di attualita' politica. 2. I partecipanti sono individuati tenendo conto: a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati che hanno eletto parlamentari e formato almeno un Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica; b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati e che abbiano eletto almeno due deputati italiani al Parlamento europeo. Le presenze nei dibattiti a due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. 3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione tenendo conto della consistenza dei Gruppi che fanno riferimento alla coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione puo' comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve comunicare contestualmente la sua accettazione.