Art. 6.
                           Dibattiti a due
  1.  I  dibattiti  a  due consistono in trasmissioni della durata di
trenta  minuti,  nel  corso delle quali due rappresentanti di diversi
soggetti politici si confrontano sui temi di attualita' politica.
  2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:
    a) delle  coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di
coalizioni  che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni
politiche  nazionali  per  il  Senato della Repubblica o per la quota
uninominale della Camera dei Deputati che hanno eletto parlamentari e
formato  almeno  un Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al
Senato della Repubblica;
    b) dei  soggetti  politici, diversi da quelli di cui alla lettera
precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni
politiche  nazionali  per  il  Senato della Repubblica o per la quota
uninominale della Camera dei Deputati e che abbiano eletto almeno due
deputati  italiani al Parlamento europeo. Le presenze nei dibattiti a
due  sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire
l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo
nell'ambito del ciclo.
  3.  In  sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i
soggetti  politici  legittimati  a  partecipare  di volta in volta in
rappresentanza  delle  coalizioni  sono  individuati  dall'Ufficio di
Presidenza  integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione
tenendo conto della consistenza dei Gruppi che fanno riferimento alla
coalizione.   Entro   ventiquattro   ore   dallo   svolgimento  della
trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione puo'
comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico
che  fa  riferimento  alla  stessa  coalizione  elettorale,  che deve
comunicare contestualmente la sua accettazione.