Art. 7. Tavole rotonde tematiche 1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualita' politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 2. Ciascun soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza nelle assemblee politiche di riferimento. 2. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo, compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio. 3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in considerazione dell'attualita' politica e dei soggetti politici partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda, ai soggetti politici stessi e al Presidente della Commissione, il quale ha la facolta' di disporre la trattazione di un tema diverso, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. 4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.