Art. 8. Partecipazione del Gruppo misto 1. I Presidenti del Gruppo misto della Camera dei Deputati e del Gruppo misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art. 2 ai punti a), b) e c), che partecipano alle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 e che di volta in volta rappresenteranno i Gruppi misti. 2. L'individuazione dei componenti del Gruppo misto che partecipano alle trasmissioni del ciclo di cui agli artt. 6 e 7 e' effettuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il numero complessivo delle presenze spettanti al Gruppo misto, suddividendole in modo tendenzialmente paritario tra le componenti facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo successivo.