Art. 8.
                   Partecipazione del Gruppo misto
  1.  I  Presidenti  del Gruppo misto della Camera dei Deputati e del
Gruppo misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri
che  contemperino  le  esigenze  di  rappresentativita' con quelle di
pariteticita',  le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art.
2 ai punti a), b) e c), che partecipano alle trasmissioni di cui agli
articoli  6  e  7  e  che di volta in volta rappresenteranno i Gruppi
misti.
  2. L'individuazione dei componenti del Gruppo misto che partecipano
alle  trasmissioni  del  ciclo  di cui agli artt. 6 e 7 e' effettuata
dall'Ufficio  di  Presidenza  integrato dai rappresentanti dei Gruppi
della  Commissione  in  sede  di redazione dello schema calcolando il
numero   complessivo   delle  presenze  spettanti  al  Gruppo  misto,
suddividendole  in  modo  tendenzialmente paritario tra le componenti
facenti  e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale
ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente
svantaggiate  beneficeranno  di partecipazioni compensative nel ciclo
successivo.