Art. 9.
Trasmissioni  di  comunicazione politica autonomamente disposte dalla
                                 RAI
  1.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica  a  carattere non
informativo   consistono  nei  programmi  televisivi  e  radiofonici,
irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole
rotonde,  presentazione  in  contraddittorio  di  programmi politici,
confronti,  interviste,  ed  in  ogni  altra trasmissione nella quale
assuma  carattere  rilevante  l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche.
  2.   La   RAI   puo'   autonomamente  programmare  trasmissioni  di
comunicazione  politica,  a  diffusione  nazionale  o  regionale, che
garantiscano  l'accesso  ai soggetti di cui all'art. 2, con modalita'
analoghe  a  quelle delle tribune politiche quanto a imparzialita' ed
equita'  dell'accesso  ai soggetti politici e a parita' di condizioni
nell'esposizione di opinioni politiche.
  3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di
massima  del  tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 e'
effettuata dando parita' di trattamento e di tempi.
  4.  La  presenza  di  tutti  i soggetti aventi diritto, qualora non
abbia   luogo   nella  medesima  trasmissione,  deve  realizzarsi  in
trasmissioni  omogenee  o della stessa serie, entro il termine di due
mesi  decorrenti  dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo
quanto  previsto  dal  comma  5.  Ogni trasmissione del ciclo o della
serie   deve  avere  una  collocazione  che  garantisca  le  medesime
opportunita'  di  ascolto delle altre; qualora cio' sia assolutamente
impossibile,  i  soggetti  politici svantaggiati beneficiano di tempi
compensativi.
  5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni
la  presenza,  di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto,
la   RAI   tiene   inoltre   conto  della  prevedibile  esistenza  di
consultazioni  elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il
termine  entro  il  quale  tale  presenza  deve essere realizzata. Se
tuttavia  un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di
indizione  di  una  campagna referendaria, sopravviene prima che tale
presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente
successivo tiene conto della necessita' che essa si realizzi entro il
termine  di  presentazione  delle  candidature,  ovvero,  nel caso di
consultazione   referendaria,  entro  i  quindici  giorni  dalla  sua
indizione.
  6.  La  RAI  programma le trasmissioni di comunicazione politica su
tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon
ascolto,  e le organizza con modalita' che ne facilitino la fruizione
da  parte  di  ampie  fasce di pubblico, privilegiando in particolare
l'agilita' della conduzione.
  7.  La  RAI  cura  che  alcune  delle trasmissioni di comunicazione
politica  siano  organizzate  con  modalita'  che  ne  consentano  la
comprensione anche da parte dei non udenti.