Art. 2. Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri 1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, puo' essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purche' conformi al modello di cui all'art. 1.