Art. 2.
            Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri
  1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della
legge  24  dicembre  1969,  n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli
immatricolati   o   registrati   in   Stati   esteri   che  circolino
temporaneamente  nel  territorio della Repubblica, l'obbligo previsto
dall'art.  5  del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, puo' essere
adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri
purche' conformi al modello di cui all'art. 1.