Art. 2.
  1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.
1 e' consentita fino al 31 gennaio 2003.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese  interessate  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli