ALLEGATO 2 DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA TITOLO I: CRITERI GENERALI 1. Le aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa delle acque superficiali sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo no 152/99, in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione. 2. I criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali. 3. Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri: a) criterio geometrico: di norma adottato per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti; b) criterio temporale: basato sul tempo di sicurezza, cosi' come definito alla lettera t) dell'allegato 1. Si applica, in prevalenza, per la delimitazione definitiva della zona di rispetto di pozzi ed eventualmente di sorgenti, laddove applicabile. Tale criterio deve tenere conto degli elementi tecnici riportati nel Titolo II del presente allegato; c) criterio idrogeologico: basato sugli elementi idrogeologici specifici dell'acquifero e dei suoi limiti, viene usualmente applicato alle zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed alle zone di rispetto dei pozzi in condizioni idrogeologiche di particolari complessita' che impediscono l'utilizzo del criterio temporale; fa parte del presente criterio anche il metodo basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale delle sorgenti. 4. Le delimitazioni effettuate utilizzando i criteri dl cui alle lettere b) e c) devono basarsi su studi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici, e sui dati storici delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa interessata; detti studi sono finalizzati ad identificare e definire i limiti delle aree interessate dalla captazione e devono essere redatti sulla base dei contenuti degli allegati al presente regolamento. 5. La durata dell'applicazione del criterio di individuazione di cui alla lettera a) puo' essere prevista dalle Regioni per le sorgenti di limitata importanza sulla base di studi preliminari che individuino una scarsa urbanizazione del bacino afferente alla captazione ed in attesa di ulteriori conoscenze sulla circolazione idrica sotterranea. 6. La gestione delle aree di salvaguardia, cosi' come prevista anche dagli articoli 13 e 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve prevedere interventi di manutenzione e riassetto e tenere conto del monitoraggio effettuato in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo no 152/99. 7. Tra i criteri da considerare per l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia, previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indicano: a) l'insorgere di fattori nuovi o cause che determinano variazioni rispetto alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in atto, con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative delle risorse idriche estratte, derivate, o a cambiamenti nell'assetto piezometrico determinati dall'insorgere di cause naturali o antropiche, o in presenza di piu' recenti acquisizioni tecniche e scientifiche; b) la destinazione assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai territori interessati o interessabili dalle nuove aree di salvaguardia e l'eventuale presenza, su dette aree, di centri di pericolo. La delimitazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente disattivate. 8. Nel caso in cui le aree di salvaguardia delle captazioni esistenti comprendano potenziali centri di pericolo per la qualita' delle acque, e' opportuno valutare tutte le opportunita' per la gestione delle captazioni, compreso l'abbandono delle medesime; qualora cio' non sia possibile si possono adottare oltre alle misure di cui ai successivo Titolo II, punto 3, anche ulteriori misure complementari quali: a) l'intensificazione del monitoraggio quali-quantitativo; b) l'interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con altre fonti o reti di approvvigionamento; c) il piano di intervento in caso di emergenza di cui al successivo Titolo II, punto 5; d) la ristrutturazione delle opere di captazione. TITOLO II: ELEMENTI TECNICI 1. La protezione statica, cosi' come definita alla lettera p dell'allegato 1, tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da: a) utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attivita' in atto o previste; b) interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalita' specifiche; c) infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, opere d'uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo; d) destinazioni d'uso del suolo. 2. Per una tutela piu' efficace, la protezione statica, cosi' come definita alla lettera p dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a giudizio della regione e tenuto conto della situazione locale di protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonche' del relativo aspetto tecnico-economico, e' integrata dalla protezione dinamica. In particolare, per le captazioni di modesta entita' si applica, di norma, la sola protezione statica, mentre, per le captazioni di rilevante entita' o interesse, la protezione statica e' associata alla protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la protezione dinamica delle captazioni dovra' essere integrato nell'ambito di quello necessario alla classificazione delle acque previsto nell'allegato 1 del decreto legislativo no 152/99. 3. Per le captazioni in acquiferi non protetti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento con presenza di centri di pericolo nelle zone di rispetto, devono essere attuate le prescrizioni impartite dalla regione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati dalle regioni medesime. Il Gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito all'articolo 2, lettera o-bis), del decreto legislativo no 152/99, dovra' intensificare l'attivita' di controllo e monitoraggio ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e della disponibilita' delle acque destinate al consumo umano. 4. In relazione al peculiare grado di protezione e pericolo di contaminazione delle risorse idriche potranno essere previsti sistemi di allarme in tempo reale, che segnalino variazioni significative delle caratteristiche fisico chimiche delle acque affluenti alle opere di presa. 5. Nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica. 6. Per le sorgenti ed i pozzi, la delimitazione delle aree di salvaguardia e' basata sugli elementi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici, e in particolare sui seguenti elementi: a) la struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e la sua estensione; b) l'ubicazione delle aree di alimentazione; c) le interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli acquiferi superficiali con quelli piu' profondi; d) la circolazione delle acque nel sottosuolo, anche mediante prove sperimentali; e) le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee e delle eventuali acque superficiali in rapporto di comunicazione, in particolare con l'esame di parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici, non tanto in relazione all'utilizzo potabile delle acque, ma come elementi di valutazione delle condizioni di circolazione idrica nel sottosuolo, anche con evidenziazione di eventuali arricchimenti naturali connessi con la presenza di rocce e giacimenti minerari e lo svolgimento di processi idrotermali o di circolazione di fluidi di origine profonda; f) gli effetti indotti sulle acque sotterranee e sui naturali equilibri idrogeologici dalle captazioni; g) la compatibilita' delle portate estratte dal sottosuolo con la disponibilita' e la qualita' delle risorse idriche in accordo con i criteri di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto legislativo no 152/99; h) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo cosi' come definiti all'allegato 1, lettera e del presente regolamento, ovvero quelli di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo no 152/99; i) gli aspetti pedo-agronomici con particolare riferimento alla capacita' protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della vulnerabilita' dell'acquifero all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari. 7. Per le acque superficiali gli studi sono volti alla definizione, all'interno del bacino idrografico di pertinenza e con maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei seguenti elementi, che sono altresi' finalizzati alla valutazione degli effetti della disponibilita' della risorsa alla captazione. In particolare si considerano i seguenti elementi: a) le caratteristiche geomorfologiche; b) la morfometria del corpo idrico e le portate alle sezioni significative; c) la struttura geologica ed idrogeologica; d) le caratteristiche pedo-agronomiche; e) la climatologia e l'idrologia; f) i processi geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al trasporto solido; g) le caratteristiche qualitative delle acque (parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici e biologici, connessi a processi naturali o antropici); h) le derivazioni e gli apporti idrici; i) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo cosi' come definiti all'allegato 1, lettera e; j) i vincoli naturalistici e paesaggistici; k) le sistemazioni idraulico-forestali. 8. Nel caso di captazione di acque superficiali in bacini idrografici in cui vi sia un significativo afflusso di acque sotterranee il cui bacino di alimentazione si estenda, sia pure in parte, anche al di fuori del bacino idrografico stesso, e' opportuno considerare anche i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione delle acque sotterranee.