(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

              DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

TITOLO I: CRITERI GENERALI

   1.  Le  aree  di  salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa
delle  acque  superficiali sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21,
comma  1,  del  decreto  legislativo  no  152/99,  in  zona di tutela
assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.
   2.  I  criteri  per  la delimitazione delle aree di salvaguardia e
l'estensione  delle  diverse  zone  sono  stabiliti in funzione delle
caratteristiche    geologiche,    idrogeologiche,    idrologiche    e
idrochimiche  delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque
superficiali.
   3. Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri:

a) criterio  geometrico: di norma adottato per la delimitazione della
   zona   di  tutela  assoluta  e  della  zona  di  rispetto  per  le
   derivazioni  da  corpi  idrici superficiali e, in via provvisoria,
   per  la  delimitazione  delle  zone  di rispetto dei pozzi e delle
   sorgenti;
b) criterio  temporale:  basato  sul  tempo  di sicurezza, cosi' come
   definito   alla   lettera  t)  dell'allegato  1.  Si  applica,  in
   prevalenza, per la delimitazione definitiva della zona di rispetto
   di  pozzi  ed eventualmente di sorgenti, laddove applicabile. Tale
   criterio  deve  tenere  conto degli elementi tecnici riportati nel
   Titolo II del presente allegato;
c) criterio   idrogeologico:   basato  sugli  elementi  idrogeologici
   specifici  dell'acquifero  e  dei  suoi  limiti,  viene usualmente
   applicato  alle  zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed
   alle  zone  di  rispetto dei pozzi in condizioni idrogeologiche di
   particolari  complessita'  che impediscono l'utilizzo del criterio
   temporale;  fa  parte del presente criterio anche il metodo basato
   sul  tempo  di  dimezzamento  della  portata massima annuale delle
   sorgenti.

   4.  Le  delimitazioni effettuate utilizzando i criteri dl cui alle
lettere  b)  e  c)  devono basarsi su studi geologici, idrogeologici,
idrologici,  idrochimici  e  microbiologici, e sui dati storici delle
caratteristiche  quali-quantitative  della risorsa interessata; detti
studi sono finalizzati ad identificare e definire i limiti delle aree
interessate  dalla  captazione e devono essere redatti sulla base dei
contenuti degli allegati al presente regolamento.
   5.  La  durata dell'applicazione del criterio di individuazione di
cui  alla  lettera  a)  puo'  essere  prevista  dalle  Regioni per le
sorgenti  di  limitata importanza sulla base di studi preliminari che
individuino  una  scarsa  urbanizazione  del  bacino  afferente  alla
captazione  ed  in  attesa di ulteriori conoscenze sulla circolazione
idrica sotterranea.
   6.  La  gestione  delle  aree di salvaguardia, cosi' come prevista
anche  dagli articoli 13 e 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve
prevedere  interventi  di manutenzione e riassetto e tenere conto del
monitoraggio  effettuato in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo no 152/99.
   7.  Tra  i  criteri da considerare per l'eventuale revisione delle
aree di salvaguardia, previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in
tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indicano:

a) l'insorgere  di  fattori  nuovi o cause che determinano variazioni
   rispetto  alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in
   atto,  con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative
   delle   risorse   idriche  estratte,  derivate,  o  a  cambiamenti
   nell'assetto  piezometrico  determinati  dall'insorgere  di  cause
   naturali  o antropiche, o in presenza di piu' recenti acquisizioni
   tecniche e scientifiche;
b) la destinazione assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e
   dai  Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai
   territori   interessati   o  interessabili  dalle  nuove  aree  di
   salvaguardia  e  l'eventuale presenza, su dette aree, di centri di
   pericolo.

   La  delimitazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche
nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente disattivate.
   8.  Nel  caso  in  cui  le  aree  di salvaguardia delle captazioni
esistenti  comprendano  potenziali centri di pericolo per la qualita'
delle  acque,  e'  opportuno  valutare  tutte  le opportunita' per la
gestione  delle  captazioni,  compreso  l'abbandono  delle  medesime;
qualora  cio' non sia possibile si possono adottare oltre alle misure
di  cui  ai  successivo  Titolo  II,  punto 3, anche ulteriori misure
complementari quali:

a) l'intensificazione del monitoraggio quali-quantitativo;
b) l'interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con
   altre fonti o reti di approvvigionamento;
c) il  piano  di intervento in caso di emergenza di cui al successivo
   Titolo II, punto 5;
d) la ristrutturazione delle opere di captazione.

TITOLO II: ELEMENTI TECNICI

   1.  La  protezione  statica,  cosi'  come  definita alla lettera p
dell'allegato  1,  tende  a  prevenire  ed  eliminare gli elementi di
pericolo derivanti da:

a) utilizzazioni  specifiche,  insediamenti  ed  attivita'  in atto o
   previste;
b) interventi  e  loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle
   finalita' specifiche;
c) infrastrutture,  canalizzazioni,  opere  di  urbanizzazione, opere
   idrauliche,   opere   d'uso  e  trasformazione  del  suolo  e  del
   sottosuolo;
d) destinazioni d'uso del suolo.

   2. Per una tutela piu' efficace, la protezione statica, cosi' come
definita  alla  lettera  p  dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a
giudizio  della  regione  e  tenuto  conto della situazione locale di
protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonche' del
relativo  aspetto  tecnico-economico,  e'  integrata dalla protezione
dinamica.  In  particolare,  per  le captazioni di modesta entita' si
applica,  di  norma,  la  sola  protezione  statica,  mentre,  per le
captazioni di rilevante entita' o interesse, la protezione statica e'
associata  alla  protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la
protezione   dinamica   delle   captazioni  dovra'  essere  integrato
nell'ambito  di  quello  necessario  alla classificazione delle acque
previsto nell'allegato 1 del decreto legislativo no 152/99.
   3.  Per  le  captazioni  in  acquiferi  non  protetti preesistenti
all'entrata in vigore del presente regolamento con presenza di centri
di  pericolo  nelle  zone  di  rispetto,  devono  essere  attuate  le
prescrizioni impartite dalla regione per gli interventi necessari per
la  messa  in  sicurezza  dei  centri  di  pericolo individuati dalle
regioni  medesime.  Il  Gestore  del servizio idrico integrato, cosi'
come definito all'articolo 2, lettera o-bis), del decreto legislativo
no   152/99,   dovra'   intensificare   l'attivita'  di  controllo  e
monitoraggio  ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e
della disponibilita' delle acque destinate al consumo umano.
   4.  In  relazione  al  peculiare grado di protezione e pericolo di
contaminazione delle risorse idriche potranno essere previsti sistemi
di  allarme  in  tempo  reale, che segnalino variazioni significative
delle  caratteristiche  fisico  chimiche  delle  acque affluenti alle
opere di presa.
   5.  Nella  definizione  degli  interventi  di protezione statica e
dinamica   sono   previsti  un  piano  di  approvvigionamento  idrico
alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica.
   6.  Per  le  sorgenti  ed  i pozzi, la delimitazione delle aree di
salvaguardia  e'  basata  sugli  elementi  geologici,  idrogeologici,
idrologici,  idrochimici  e  microbiologici,  e  in  particolare  sui
seguenti elementi:

a) la  struttura  geologica  e  idrogeologica dell'acquifero e la sua
   estensione;
b) l'ubicazione delle aree di alimentazione;
c) le  interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli
   acquiferi superficiali con quelli piu' profondi;
d) la  circolazione  delle acque nel sottosuolo, anche mediante prove
   sperimentali;
e) le  caratteristiche  qualitative  delle  acque sotterranee e delle
   eventuali  acque  superficiali  in  rapporto  di comunicazione, in
   particolare  con  l'esame  di  parametri chimico-fisici, chimici e
   microbiologici, non tanto in relazione all'utilizzo potabile delle
   acque,  ma  come  elementi  di  valutazione  delle  condizioni  di
   circolazione  idrica  nel  sottosuolo, anche con evidenziazione di
   eventuali arricchimenti naturali connessi con la presenza di rocce
   e  giacimenti  minerari e lo svolgimento di processi idrotermali o
   di circolazione di fluidi di origine profonda;
f) gli  effetti  indotti  sulle  acque  sotterranee  e  sui  naturali
   equilibri idrogeologici dalle captazioni;
g) la  compatibilita'  delle  portate  estratte dal sottosuolo con la
   disponibilita'  e la qualita' delle risorse idriche in accordo con
   i  criteri di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto legislativo
   no 152/99;
h) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo cosi' come definiti
   all'allegato  1, lettera e del presente regolamento, ovvero quelli
   di  cui  all'articolo  21, commi 5 e 6, del decreto legislativo no
   152/99;
i) gli  aspetti  pedo-agronomici  con  particolare  riferimento  alla
   capacita' protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della
   vulnerabilita'   dell'acquifero  all'inquinamento  da  nitrati  di
   origine agricola e da prodotti fitosanitari.

   7.   Per   le   acque  superficiali  gli  studi  sono  volti  alla
definizione,  all'interno  del bacino idrografico di pertinenza e con
maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei
seguenti  elementi,  che  sono  altresi' finalizzati alla valutazione
degli  effetti della disponibilita' della risorsa alla captazione. In
particolare si considerano i seguenti elementi:

a) le caratteristiche geomorfologiche;
b) la  morfometria  del  corpo  idrico  e  le  portate  alle  sezioni
   significative;
c) la struttura geologica ed idrogeologica;
d) le caratteristiche pedo-agronomiche;
e) la climatologia e l'idrologia;
f) i  processi geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al
   trasporto solido;
g) le    caratteristiche    qualitative    delle   acque   (parametri
   chimico-fisici,  chimici  e microbiologici e biologici, connessi a
   processi naturali o antropici);
h) le derivazioni e gli apporti idrici;
i) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo cosi' come definiti
   all'allegato 1, lettera e;
j) i vincoli naturalistici e paesaggistici;
k) le sistemazioni idraulico-forestali.

   8.  Nel  caso  di  captazione  di  acque  superficiali  in  bacini
idrografici  in  cui  vi  sia  un  significativo  afflusso  di  acque
sotterranee  il  cui  bacino di alimentazione si estenda, sia pure in
parte,  anche al di fuori del bacino idrografico stesso, e' opportuno
considerare anche i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione
delle acque sotterranee.