ALLEGATO 3 CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA A. Delimitazione della zona di tutela assoluta 1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo no 152/99, deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione in caso di acque sotterranee. 2 La zona di tutela assoluta deve essere, ove possibile, opportunamente recintata e deve essere protetta dalle esondazioni dei corpi idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche. B. Delimitazione della zona di rispetto 1. Per la delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata vengono di norma utilizzati il criterio temporale e il criterio idrogeologico, in relazione alle conoscenze sull'assetto idrogeologico locale. 2. Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo no 152/99, e' di norma adottato un tempo di sicurezza di 60 giorni definito con i criteri di cui al successivo Titolo II. 3. Per la zona di rispetto allargata e' di norma adottato un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la protezione della risorsa. 4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioe' non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocita' di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo. 5 Nel caso di acquifero protetto, l'estensione della zona di rispetto ristretta puo' coincidere con la zona di tutela assoluta. In tal caso, deve essere garantito il grado di protezione dell'acquifero, vietando, nelle relative zone di rispetto, le attivita' che possono compromettere la naturale condizione di protezione. 6. In sistemi fessurati o carsificati possono essere individuare anche una o piu' zone di rispetto non direttamente collegate all'opera di captazione (zone di rispetto aggiuntive) in corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di infiltrazione con collegamenti rapidi alle risorse idriche captate nel punto d'acqua (pozzo o sorgente). 7. All'interno delle zone di rispetto, ai fini della disciplina delle strutture o delle attivita' di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo no 152/99, per favorire la tutela della risorsa, devono essere considerati, oltre le prescrizioni di cui al medesimo articolo, anche i seguenti elementi: a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione: I. la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche; II. la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee; b) per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio: I. le modalita' di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale; II. le modalita' di controllo della vegetazione infestante; III. le modalita' di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio; IV. le modalita' di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse; V. le captazioni di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile; c) per quanto riguarda le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione: I. la capacita' protettiva dei suoli in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche; II. le colture compatibili; III. le tecniche agronomiche; IV. la vulnerabilita' dell'acquifero ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del decreto legislativo no 152/99; V. le aree dove e' gia' presente una contaminazione delle acque. 8. Ai fini dell'applicazione del punto 7 e' opportuno definire i criteri di compatibilita' dell'eventuale presenza di pozzi per acqua attivi o dismessi, diversi da quelli indicati nell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo no 152/99. C. Delimitazione della zona di protezione 1. La zona di protezione e' delimitata sulla base di studi idrogeologici, idrochimici ed idrologici e tenendo conto anche della vulnerabilita' degli acquiferi all'inquinamento cosi' come indicato dagli articoli 19 e 20 e dall'allegato 7 del decreto legislativo no 152/99. Tale zona non e' individuata in relazione ad una singola captazione, ma la sua delimitazione e le prescrizioni, necessarie per la tutela del patrimonio idrico con particolare riferimento alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali ed artificiali della falda e alle zone di riserva, sono indicate nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo no 152/99. 2. Ai fini dell'individuazione e disciplina delle aree di ricarica delle falde e delle emergenze naturali ed artificiali delle stesse si tiene conto: - l'estensione e la localizzazione; - le caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche e pedologiche; - l'importanza dell'acquifero alimentato e il suo grado di sfruttamento; - l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso; - il ciclo integrale dell'acqua. 3. Per quanto riguarda le zone di riserva, in considerazione della notevole rilevanza che assumono ai fini degli approvvigionamenti idrici da destinarsi al consumo umano e delle elevate caratteristiche quali-quantitative, sono individuate sulla base delle indicazioni emergenti dagli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale, ed anche alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 4 marzo 1996, n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti degli studi idrogeologici, idrologici, idrochimici, microbiologici e pedologici attraverso i quali sara' possibile individuare l'estensione e la configurazione di dette zone in relazione alle previsioni del grado di sfruttamento, nonche' in relazione alla situazione di protezione e pericolo di inquinamento della risorsa. Al fine di preservare nel tempo le caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche presenti nelle zone di riserva possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, in modo simile a quanto previsto per le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni hanno di norma una durata minima di 10 anni, che puo' essere ridotta in rapporto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale. Tali strumenti possono operare anche una revisione delle zone di riserva. Nel caso di successivo utilizzo delle risorse idriche presenti all'interno delle zone di riserva, si dovra' procedere alla delimitazione delle aree di salvaguardia. TITOLO II: MODALITA' OPERATIVE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO TEMPORALE 1. Le zone di rispetto individuate con criterio temporale, dopo aver individuato la struttura idrogeologica del sottosuolo, sono delimitate con la seguente metodologia: a) ricostruzione della piezometria statica e valutazione delle distorsioni indotte in funzione delle portate massime concesse dei pozzi, applicando le consuete leggi dell'idrodinamica sotterranea appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati; b) tracciamento delle linee di flusso e loro suddivisione in intervalli di uguale tempo di percorrenza; c) tracciamento delle linee isocrone. Tale procedura puo' essere seguita anche mediante l'utilizzo di appositi codici numerici. Il tipo di codice usato, i valori e l'origine dei parametri numerici e le assunzioni adottate nelle elaborazioni devono essere esplicitate all'interno degli studi e delle indagini eseguite per il dimensionamento delle aree di salvaguardia. Deve esser privilegiato il ricorso a codici numerici di riconosciuta affidabilita' e devono essere seguite procedure standard di utilizzo. 2. Dopo tale ricostruzione, si scelgono linee isocrone idonee ad identificare il limite fra aree a diverso grado di tutela, corrispondenti ai diversi valori del tempo di sicurezza considerato. 3. Nell'elaborazione dovranno essere presi in attenta considerazione l'influenza della struttura idrogeologica sulla piezometria e sulla rete di flusso in condizioni dinamiche ed in specie, i limiti, le variazioni di conducibilita' idraulica e trasmissivita', i caratteri idraulici degli acquiferi e dei livelli semipermeabili. 4. I risultati ottenuti con i calcoli devono essere ampiamente descritti e documentati. 5. Al fine di ottenere i parametri numerici da utilizzare, e' necessaria l'effettuazione, sui pozzi, di prove di tipo idrodinamico e/o idrochimico, che risultino idonee al caso esaminato. Le prove idrauliche, eseguite possibilmente mediante un pozzo di prova e piu' piezometri, devono essere effettuate solo sulla stessa falda da esaminare, interpretandone le curve sperimentali con correzioni opportune. Eventuali misure simultanee eseguite su falde diverse da quello oggetto della prova sono utilizzabili per lo studio di una eventuale intercomunicazione delle falde dal punto di vista idraulico. Le prove con traccianti dovranno essere effettuate con l'impiego di sostanze innocue sotto il profilo igienico, sanitario e ambientale. Gli schemi riportati nelle Fig. 1 e 2 esemplificano una delimitazione delle aree di salvaguardia rispettivamente per un pozzo singolo e per gruppi di pozzi nel reciproco raggio di influenza. 6. Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto, sono individuati gli eventuali centri di pericolo di cui all'allegato 2, titolo II, punto 1 che, per potenzialita' di contaminazione, devono essere assoggettati a controllo. A tal fine possono essere realizzati, ove non esistenti, pozzi e/o piezometri. VEDERE FIGURE ALLE PAG. 59 E 60