(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3

  CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI

TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

   1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4,
del  decreto  legislativo  no  152/99,  deve  avere una estensione di
almeno  10  m  di  raggio  dal  punto  di captazione in caso di acque
sotterranee.
   2   La  zona  di  tutela  assoluta  deve  essere,  ove  possibile,
opportunamente recintata e deve essere protetta dalle esondazioni dei
corpi  idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso
delle acque meteoriche.

B. Delimitazione della zona di rispetto

   1.  Per  la  delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in
particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed
allargata  vengono  di  norma  utilizzati  il criterio temporale e il
criterio  idrogeologico,  in  relazione  alle conoscenze sull'assetto
idrogeologico locale.
   2.  Per  la  delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui
all'articolo  21,  comma  5, del decreto legislativo no 152/99, e' di
norma  adottato  un  tempo  di  sicurezza di 60 giorni definito con i
criteri di cui al successivo Titolo II.
   3. Per la zona di rispetto allargata e' di norma adottato un tempo
di  sicurezza  di  180  o  di 365 giorni, considerando il pericolo di
contaminazione e la protezione della risorsa.
   4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato
conservativo,   cioe'  non  soggetto  a  degradazione,  adsorbimento,
decadimento,  etc.;  per  le  elaborazioni  deve  essere  adottata la
velocita' di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo.
   5  Nel  caso  di  acquifero  protetto,  l'estensione della zona di
rispetto ristretta puo' coincidere con la zona di tutela assoluta. In
tal   caso,   deve   essere   garantito   il   grado   di  protezione
dell'acquifero,   vietando,  nelle  relative  zone  di  rispetto,  le
attivita'   che  possono  compromettere  la  naturale  condizione  di
protezione.
   6.  In  sistemi fessurati o carsificati possono essere individuare
anche  una  o  piu'  zone  di  rispetto  non  direttamente  collegate
all'opera   di   captazione   (zone   di   rispetto   aggiuntive)  in
corrispondenza   delle  quali  siano  stati  verificati  fenomeni  di
infiltrazione  con  collegamenti  rapidi alle risorse idriche captate
nel punto d'acqua (pozzo o sorgente).
   7.  All'interno  delle  zone di rispetto, ai fini della disciplina
delle  strutture  o delle attivita' di cui all'articolo 21, commi 5 e
6,  del  decreto  legislativo no 152/99, per favorire la tutela della
risorsa,  devono  essere considerati, oltre le prescrizioni di cui al
medesimo articolo, anche i seguenti elementi:

a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di
   urbanizzazione:

   I.  la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento
delle acque nere, miste e bianche;
   II.  la  tipologia  delle  fondazioni, in relazione al pericolo di
inquinamento delle acque sotterranee;

   b)  per  quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere
le infrastrutture di servizio:

   I.   le   modalita'  di  realizzazione  delle  reti  di  drenaggio
superficiale;
   II. le modalita' di controllo della vegetazione infestante;
   III.  le  modalita'  di  stoccaggio  ed  utilizzazione di fondenti
stradali in caso di neve e ghiaccio;
   IV. le modalita' di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie
e delle strutture ed opere annesse;
   V.  le  captazioni di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per
quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile;

c) per  quanto  riguarda  le  pratiche  agronomiche e i contenuti dei
   piani di utilizzazione:

   I.  la  capacita'  protettiva  dei  suoli  in  relazione alle loro
caratteristiche chimico-fisiche;
   II. le colture compatibili;
   III. le tecniche agronomiche;
   IV.   la  vulnerabilita'  dell'acquifero  ai  nitrati  di  origine
agricola  e  ai  prodotti fitosanitari di cui agli articoli 19 e 20 e
all'allegato 7 del decreto legislativo no 152/99;
   V. le aree dove e' gia' presente una contaminazione delle acque.
   8.  Ai  fini dell'applicazione del punto 7 e' opportuno definire i
criteri  di compatibilita' dell'eventuale presenza di pozzi per acqua
attivi o dismessi, diversi da quelli indicati nell'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo no 152/99.

C. Delimitazione della zona di protezione

   1.  La  zona  di  protezione  e'  delimitata  sulla  base di studi
idrogeologici,  idrochimici ed idrologici e tenendo conto anche della
vulnerabilita'  degli  acquiferi all'inquinamento cosi' come indicato
dagli  articoli  19 e 20 e dall'allegato 7 del decreto legislativo no
152/99.  Tale  zona  non  e'  individuata in relazione ad una singola
captazione, ma la sua delimitazione e le prescrizioni, necessarie per
la tutela del patrimonio idrico con particolare riferimento alle aree
di ricarica della falda, alle emergenze naturali ed artificiali della
falda  e alle zone di riserva, sono indicate nell'ambito del Piano di
tutela  delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo no
152/99.
   2. Ai fini dell'individuazione e disciplina delle aree di ricarica
delle falde e delle emergenze naturali ed artificiali delle stesse si
tiene conto:

- l'estensione e la localizzazione;
- le caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche e pedologiche;
- l'importanza   dell'acquifero   alimentato   e   il  suo  grado  di
  sfruttamento;
- l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso;
- il ciclo integrale dell'acqua.

   3. Per quanto riguarda le zone di riserva, in considerazione della
notevole  rilevanza  che  assumono  ai  fini degli approvvigionamenti
idrici da destinarsi al consumo umano e delle elevate caratteristiche
quali-quantitative,  sono  individuate  sulla  base delle indicazioni
emergenti   dagli   strumenti   di   pianificazione   di   settore  o
territoriale,  regionale  o locale, ed anche alle disposizioni di cui
al  d.p.c.m.  4  marzo  1996, n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti
degli  studi idrogeologici, idrologici, idrochimici, microbiologici e
pedologici   attraverso   i   quali   sara'   possibile   individuare
l'estensione  e  la  configurazione  di  dette zone in relazione alle
previsioni  del  grado  di  sfruttamento,  nonche'  in relazione alla
situazione di protezione e pericolo di inquinamento della risorsa. Al
fine  di  preservare  nel tempo le caratteristiche quali-quantitative
delle  risorse  idriche presenti nelle zone di riserva possono essere
adottate   misure   relative   alla   destinazione   del   territorio
interessato,  limitazioni  per  gli  insediamenti civili, produttivi,
turistici,  agroforestali  e  zootecnici,  in  modo  simile  a quanto
previsto  per  le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni hanno di
norma  una  durata  minima  di  10  anni,  che puo' essere ridotta in
rapporto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore
o  territoriale,  regionale  o locale. Tali strumenti possono operare
anche  una  revisione  delle  zone di riserva. Nel caso di successivo
utilizzo  delle  risorse  idriche  presenti all'interno delle zone di
riserva,  si  dovra'  procedere  alla  delimitazione  delle  aree  di
salvaguardia.

TITOLO  II:  MODALITA'  OPERATIVE  DA  SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DEL
CRITERIO TEMPORALE

   1.  Le  zone  di rispetto individuate con criterio temporale, dopo
aver  individuato  la  struttura  idrogeologica  del sottosuolo, sono
delimitate con la seguente metodologia:

a) ricostruzione   della  piezometria  statica  e  valutazione  delle
   distorsioni indotte in funzione delle portate massime concesse dei
   pozzi,  applicando le consuete leggi dell'idrodinamica sotterranea
   appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati;
b) tracciamento   delle  linee  di  flusso  e  loro  suddivisione  in
   intervalli di uguale tempo di percorrenza;
c) tracciamento delle linee isocrone.

   Tale  procedura  puo'  essere seguita anche mediante l'utilizzo di
appositi  codici  numerici.  Il  tipo  di  codice  usato,  i valori e
l'origine  dei  parametri  numerici  e  le  assunzioni adottate nelle
elaborazioni  devono  essere  esplicitate  all'interno  degli studi e
delle   indagini  eseguite  per  il  dimensionamento  delle  aree  di
salvaguardia. Deve esser privilegiato il ricorso a codici numerici di
riconosciuta affidabilita' e devono essere seguite procedure standard
di utilizzo.
   2.  Dopo  tale ricostruzione, si scelgono linee isocrone idonee ad
identificare   il   limite  fra  aree  a  diverso  grado  di  tutela,
corrispondenti ai diversi valori del tempo di sicurezza considerato.
   3.    Nell'elaborazione   dovranno   essere   presi   in   attenta
considerazione   l'influenza   della  struttura  idrogeologica  sulla
piezometria  e  sulla  rete  di  flusso in condizioni dinamiche ed in
specie,  i  limiti,  le  variazioni  di  conducibilita'  idraulica  e
trasmissivita',  i  caratteri idraulici degli acquiferi e dei livelli
semipermeabili.
   4.  I  risultati  ottenuti  con i calcoli devono essere ampiamente
descritti e documentati.
   5.  Al  fine  di  ottenere  i parametri numerici da utilizzare, e'
necessaria  l'effettuazione, sui pozzi, di prove di tipo idrodinamico
e/o  idrochimico,  che  risultino  idonee al caso esaminato. Le prove
idrauliche,  eseguite possibilmente mediante un pozzo di prova e piu'
piezometri,  devono  essere  effettuate  solo  sulla  stessa falda da
esaminare,  interpretandone  le  curve  sperimentali  con  correzioni
opportune.  Eventuali  misure simultanee eseguite su falde diverse da
quello  oggetto  della  prova  sono utilizzabili per lo studio di una
eventuale   intercomunicazione   delle   falde  dal  punto  di  vista
idraulico.  Le  prove  con  traccianti dovranno essere effettuate con
l'impiego  di sostanze innocue sotto il profilo igienico, sanitario e
ambientale.  Gli  schemi riportati nelle Fig. 1 e 2 esemplificano una
delimitazione delle aree di salvaguardia rispettivamente per un pozzo
singolo e per gruppi di pozzi nel reciproco raggio di influenza.
   6.  Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto, sono
individuati  gli  eventuali centri di pericolo di cui all'allegato 2,
titolo  II,  punto 1 che, per potenzialita' di contaminazione, devono
essere   assoggettati   a   controllo.  A  tal  fine  possono  essere
realizzati, ove non esistenti, pozzi e/o piezometri.
                   VEDERE FIGURE ALLE PAG. 59 E 60