(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 4

               CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE
                   DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta.

   1.  Ai  fini  della delimitazione della zona di tutela assoluta ai
sensi  dell'articolo  21, comma 4, del decreto legislativo no 152/99,
si   deve  tenere  conto  della  diversa  tipologia  delle  opere  di
captazione  (bottini  di  presa, drenaggi, gallerie drenanti, trincee
drenanti,  pozzi  verticali  e  dreni,  captazione diretta in cavita'
sotterranea  o grotta), nonche' della protezione dell'acquifero e del
pericolo  di inquinamento a cui e' soggetta la risorsa e la rilevanza
della captazione.
   2.   Nella   zona   di  tutela  assoluta  deve  essere  assicurata
un'efficace  protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed
alluvioni.
   3.   Ove   possibile  la  zona  di  tutela  assoluta  deve  essere
opportunamente recintata.

B. Delimitazione della zona di rispetto

   1. Qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all'allegato
2,  Titolo  I,  punto 3, lettera a), la zona di rispetto si configura
come  una  porzione  di  cerchio  di raggio non inferiore a 200 m con
centro  nel  punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a
monte  dell'opera  di presa ed e' delimitata verso valle dall'isoipsa
passante  per  la  captazione;  quando  le  condizioni  idrodinamiche
dell'acquifero  lo  richiedano,  la  zona  di  rispetto potra' essere
estesa  idrogeologicamente  anche  a  valle  dell'opera  di presa per
un'estensione adeguata alla situazione.
   2.   Qualora   sia  adottato  il  criterio  idrogeologico  di  cui
all'allegato  2,  Titolo  I,  punto  3, lettera c), esso deve basarsi
sugli studi di cui all'Allegato 2, effettuati anche mediante l'uso di
tecniche  idrochimiche  (facies  idrochimiche,  uso  traccianti  e di
isotopi  ambientali).  Tra  i  vari  metodi  applicabili  puo' essere
utilizzato  anche  quello  basato  sul  tempo  di  dimezzamento della
portata  massima  annuale;  tale  metodo,  la cui applicabilita' deve
essere   verificata   caso   per   caso   sulla   base   dell'assetto
idrogeologico,  richiede  la  disponibilita'  di  serie affidabili di
misure  di  portata  per  determinare  la  curva di esaurimento delle
sorgenti.
   3.  Qualora  sia  adottato  il  criterio temporale, viene di norma
utilizzato  un  tempo  di  sicurezza  di  60  giorni,  per la zona di
rispetto  ristretta  e  di  norma  di  180 o di 365 giorni per quella
allarga in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione
della risorsa.
   4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato
conservativo,   cioe'  non  soggetto  a  degradazione,  adsorbimento,
decadimento,  etc.;  per  le  elaborazioni  deve  essere  adottata la
velocita' di filtrazione dell'acqua nel meno saturo.

C. Delimitazione della zona di protezione

   1.  Il dimensionamento della zona di protezione di una sorgente e'
possibile  in  base  a  studi idrogeologici, idrochimici e idrologici
della  struttura  acquifera  alimentatrice;  in  via cautelare appare
opportuno  comprendere  nella  zona  di  protezione  l'intera area di
alimentazione  delle sorgenti, comprese eventuali strutture acquifere
limitrofe dalle quali sia attivo un significativo fenomeno di travaso
idrico  sotterraneo. Una delimitazione piu' dettagliata potra' essere
effettuata   sulla   base   di   ulteriori   studi   e   monitoraggio
quali-quantitativo    delle    acque   meteoriche,   superficiali   e
sotterranee.
   2.  Per le sorgenti alimentate da strutture estremamente vaste, la
severita' dei vincoli e' rapportata in relazione all'importanza della
captazione e alla presenza di elementi critici sotto il profilo della
tutela della risorsa.
   3.   in   base   alle   risultanze  degli  studi  potranno  essere
individuati, all'interno dei piani sovracomunali, gli interventi piu'
idonei  per  la  tutela  del  patrimonio  idrico  e  per  la messa in
sicurezza   degli   eventuali   insediamenti  esistenti  che  possano
comportare il pericolo di inquinamento.
   4. Per le zone di riserva si adotta quanto precedentemente esposto
all'allegato 3, Titolo I, parte C, punto 3.