ALLEGATO 4 CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA A. Delimitazione della zona di tutela assoluta. 1. Ai fini della delimitazione della zona di tutela assoluta ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo no 152/99, si deve tenere conto della diversa tipologia delle opere di captazione (bottini di presa, drenaggi, gallerie drenanti, trincee drenanti, pozzi verticali e dreni, captazione diretta in cavita' sotterranea o grotta), nonche' della protezione dell'acquifero e del pericolo di inquinamento a cui e' soggetta la risorsa e la rilevanza della captazione. 2. Nella zona di tutela assoluta deve essere assicurata un'efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni. 3. Ove possibile la zona di tutela assoluta deve essere opportunamente recintata. B. Delimitazione della zona di rispetto 1. Qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera a), la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed e' delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; quando le condizioni idrodinamiche dell'acquifero lo richiedano, la zona di rispetto potra' essere estesa idrogeologicamente anche a valle dell'opera di presa per un'estensione adeguata alla situazione. 2. Qualora sia adottato il criterio idrogeologico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera c), esso deve basarsi sugli studi di cui all'Allegato 2, effettuati anche mediante l'uso di tecniche idrochimiche (facies idrochimiche, uso traccianti e di isotopi ambientali). Tra i vari metodi applicabili puo' essere utilizzato anche quello basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale; tale metodo, la cui applicabilita' deve essere verificata caso per caso sulla base dell'assetto idrogeologico, richiede la disponibilita' di serie affidabili di misure di portata per determinare la curva di esaurimento delle sorgenti. 3. Qualora sia adottato il criterio temporale, viene di norma utilizzato un tempo di sicurezza di 60 giorni, per la zona di rispetto ristretta e di norma di 180 o di 365 giorni per quella allarga in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione della risorsa. 4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioe' non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocita' di filtrazione dell'acqua nel meno saturo. C. Delimitazione della zona di protezione 1. Il dimensionamento della zona di protezione di una sorgente e' possibile in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici della struttura acquifera alimentatrice; in via cautelare appare opportuno comprendere nella zona di protezione l'intera area di alimentazione delle sorgenti, comprese eventuali strutture acquifere limitrofe dalle quali sia attivo un significativo fenomeno di travaso idrico sotterraneo. Una delimitazione piu' dettagliata potra' essere effettuata sulla base di ulteriori studi e monitoraggio quali-quantitativo delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. 2. Per le sorgenti alimentate da strutture estremamente vaste, la severita' dei vincoli e' rapportata in relazione all'importanza della captazione e alla presenza di elementi critici sotto il profilo della tutela della risorsa. 3. in base alle risultanze degli studi potranno essere individuati, all'interno dei piani sovracomunali, gli interventi piu' idonei per la tutela del patrimonio idrico e per la messa in sicurezza degli eventuali insediamenti esistenti che possano comportare il pericolo di inquinamento. 4. Per le zone di riserva si adotta quanto precedentemente esposto all'allegato 3, Titolo I, parte C, punto 3.