(all. 5 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 5

CRITERI  PER  LA  DELIMITAZIONE  DELLE  AREE  DI  SALVAGUARDIA  DELLE
                             CAPTAZIONI
                        DI ACQUE SUPERFICIALI

   1.  I provvedimenti di tutela tendono a garantire che le attivita'
svolte  nel  territorio circostante la presa non abbiano un immediato
riflesso sulla qualita' delle acque captate.
   2.  L'evento  che puo' dare luogo ad un inquinamento puo' derivare
da  acque superficiali e sotterranee contaminate e da dilavamento del
suolo.  Tale  evento  puo'  derivare  anche da un affluente del corpo
idrico nel quale avviene la presa d'acque.
   3. La delimitazione delle aree di salvaguardia e' conseguente alla
realizzazione degli studi di cui all'allegato 2, Titolo II, punto 7.
   4.   Gli   studi   relativi   alla  delimitazione  delle  aree  di
salvaguardia  devono  estendersi  per un'area congrua in relazione al
mantenimento  della  qualita'  dell'acqua  captata,  che consideri il
rapporto  tra  la portata derivata e il volume o la portata del corpo
idrico superficiale.
   5.  Qualora  sia  possibile, il posizionamento dell'opera di presa
deve  essere  tale da evitare afflussi di inquinanti, considerando in
modo   opportuno   correnti  e,  per  laghi  e  bacini,  fenomeni  di
stratificazione  termica  della  masse idriche. Per le opere di presa
esistenti  e  nei  casi  in cui cio' non sia possibile, devono essere
adottati provvedimenti cautelativi adeguati.

TITOLO I: CORSI D'ACQUA NATURALI E CANALI ARTIFICIALI

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

   1.  La  zona di tutela assoluta deve avere, ai sensi dell'articolo
21,  comma  4, del decreto legislativo no 152/99, una estensione, ove
possibile,  di  almeno 10 metri di raggio e deve essere adeguatamente
protetta   per  un'area  comprendente  i  manufatti  pertinenti  alla
captazione.
   2.  La  zona  di  tutela  assoluta  e'  destinata esclusivamente a
contenere  le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque,
il loro eventuale trattamento e trasferimento.

B. Delimitazione della zona di rispetto

   1.  La  zona  di  rispetto e' costituita da un'area circostante la
zona  di  tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa
interessante  il  corso  d'acqua  e  le relative sponde. L'estensione
longitudinale,  ove  possibile  non  inferiore  a  200 m, deve essere
correlata  a vari fattori tra cui, in particolare, la portata d'acqua
derivata,  la  velocita'  e  la  portata del corpo idrico. L'ampiezza
laterale  dell'area,  rispetto  all'asta  del  corso  d'acqua,  sara'
valutata  in  relazione  alle condizioni di pericolo di inquinamento,
tenendo   particolare   conto   dell'uso  delle  aree,  nonche',  ove
necessario, del rapporto acque superficiali-acque sotterranee.
   2. Nel caso di centri di pericolo gia' esistenti, non rimovibili a
breve-medio   termine,   devono  essere  realizzate  apposite  misure
complementari, in relazione alla minore sicurezza delle captazioni.

C. Delimitazione della zona di protezione

   1. La zona di protezione delle captazioni di acque superficiali e'
finalizzata  al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche
di  qualita'  dell'acqua  nei  corpi  idrici del bacino a monte della
presa,  con  riferimento  alle  previsioni  del piano di tutela delle
acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo no 152/99.
   2.  Nelle  zone  di  protezione possono essere previsti sistemi di
monitoraggio  ed  allarme  per  segnalare  tempestivamente variazioni
delle  caratteristiche fisico-chimiche del corpo idrico superficiale.
Tali   sistemi  sono  dimensionati  e  posizionati  a  seconda  delle
caratteristiche   idrogeologiche   del  bacino  e  dei  corpi  idrici
superficiali e della rilevanza dell'opera di presa.

TITOLO II: LAGHI, BACINI NATURALI E ARTIFICIALI

A.  Delimitazione  della  zona  di  tutela  assoluta  e della zona di
rispetto

   1. Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di
tutela assoluta e la zona di rispetto, di norma coincidono.
   2.   L'area   interessa,  ove  possibile,  una  porzione  di  lago
delimitata  da  una circonferenza di raggio non inferiore a 200 m con
centro nell'opera di captazione e deve estendersi verso la costa piu'
vicina,  interessandone un tratto di lunghezza non inferiore a quello
compreso  tra  gli  estremi della proiezione del diametro sulla costa
stessa.

B. Delimitazione della zona di protezione

   1.  La  zona  di  protezione  delle  captazioni  di laghi e bacini
naturali   e   artificiali   e'  finalizzata  al  mantenimento  e  al
miglioramento  delle caratteristiche di qualita' dell'acqua nei corpi
idrici   del  bacino  a  monte  della  presa,  con  riferimento  alle
previsioni  del  Piano  di  tutela delle acque di cui all'art. 44 del
decreto legislativo no 152/99.
   2. Per la zona di protezione valgono le considerazioni fatte per i
corsi  d'acqua.  In  particolare  nelle zone di protezione di risorse
idriche che alimentano bacini artificiali utilizzati a scopo potabile
e  considerati  di  valore  strategico,  possono essere posti vincoli
all'espansione  dei  centri  urbani,  allo  scarico  di  acque reflue
all'installazione   di   industrie  pericolose,  all'allevamento  del
bestiame,  all'attivita' agricola intensiva, all'apertura di cave, ad
interventi  colturali che favoriscono l'erosione e l'instabilita' dei
versanti  ed ogni altra attivita' e destinazione d'uso del territorio
che puo' compromettere lo stato della risorsa utilizzata.