ALLEGATO 5 CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI 1. I provvedimenti di tutela tendono a garantire che le attivita' svolte nel territorio circostante la presa non abbiano un immediato riflesso sulla qualita' delle acque captate. 2. L'evento che puo' dare luogo ad un inquinamento puo' derivare da acque superficiali e sotterranee contaminate e da dilavamento del suolo. Tale evento puo' derivare anche da un affluente del corpo idrico nel quale avviene la presa d'acque. 3. La delimitazione delle aree di salvaguardia e' conseguente alla realizzazione degli studi di cui all'allegato 2, Titolo II, punto 7. 4. Gli studi relativi alla delimitazione delle aree di salvaguardia devono estendersi per un'area congrua in relazione al mantenimento della qualita' dell'acqua captata, che consideri il rapporto tra la portata derivata e il volume o la portata del corpo idrico superficiale. 5. Qualora sia possibile, il posizionamento dell'opera di presa deve essere tale da evitare afflussi di inquinanti, considerando in modo opportuno correnti e, per laghi e bacini, fenomeni di stratificazione termica della masse idriche. Per le opere di presa esistenti e nei casi in cui cio' non sia possibile, devono essere adottati provvedimenti cautelativi adeguati. TITOLO I: CORSI D'ACQUA NATURALI E CANALI ARTIFICIALI A. Delimitazione della zona di tutela assoluta 1. La zona di tutela assoluta deve avere, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo no 152/99, una estensione, ove possibile, di almeno 10 metri di raggio e deve essere adeguatamente protetta per un'area comprendente i manufatti pertinenti alla captazione. 2. La zona di tutela assoluta e' destinata esclusivamente a contenere le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento. B. Delimitazione della zona di rispetto 1. La zona di rispetto e' costituita da un'area circostante la zona di tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa interessante il corso d'acqua e le relative sponde. L'estensione longitudinale, ove possibile non inferiore a 200 m, deve essere correlata a vari fattori tra cui, in particolare, la portata d'acqua derivata, la velocita' e la portata del corpo idrico. L'ampiezza laterale dell'area, rispetto all'asta del corso d'acqua, sara' valutata in relazione alle condizioni di pericolo di inquinamento, tenendo particolare conto dell'uso delle aree, nonche', ove necessario, del rapporto acque superficiali-acque sotterranee. 2. Nel caso di centri di pericolo gia' esistenti, non rimovibili a breve-medio termine, devono essere realizzate apposite misure complementari, in relazione alla minore sicurezza delle captazioni. C. Delimitazione della zona di protezione 1. La zona di protezione delle captazioni di acque superficiali e' finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualita' dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo no 152/99. 2. Nelle zone di protezione possono essere previsti sistemi di monitoraggio ed allarme per segnalare tempestivamente variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche del corpo idrico superficiale. Tali sistemi sono dimensionati e posizionati a seconda delle caratteristiche idrogeologiche del bacino e dei corpi idrici superficiali e della rilevanza dell'opera di presa. TITOLO II: LAGHI, BACINI NATURALI E ARTIFICIALI A. Delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto 1. Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, di norma coincidono. 2. L'area interessa, ove possibile, una porzione di lago delimitata da una circonferenza di raggio non inferiore a 200 m con centro nell'opera di captazione e deve estendersi verso la costa piu' vicina, interessandone un tratto di lunghezza non inferiore a quello compreso tra gli estremi della proiezione del diametro sulla costa stessa. B. Delimitazione della zona di protezione 1. La zona di protezione delle captazioni di laghi e bacini naturali e artificiali e' finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualita' dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo no 152/99. 2. Per la zona di protezione valgono le considerazioni fatte per i corsi d'acqua. In particolare nelle zone di protezione di risorse idriche che alimentano bacini artificiali utilizzati a scopo potabile e considerati di valore strategico, possono essere posti vincoli all'espansione dei centri urbani, allo scarico di acque reflue all'installazione di industrie pericolose, all'allevamento del bestiame, all'attivita' agricola intensiva, all'apertura di cave, ad interventi colturali che favoriscono l'erosione e l'instabilita' dei versanti ed ogni altra attivita' e destinazione d'uso del territorio che puo' compromettere lo stato della risorsa utilizzata.