Art. 10.
Proroga  del  termine  di  entrata  in vigore del decreto legislativo
                        15 gennaio 2002, n. 9
  1.  Fatte  salve  le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge
20 giugno  2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto  2002,  n.  168,  il  termine  del  1  gennaio  2003  previsto
dall'articolo 19  del  decreto  legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'
prorogato al 30 giugno 2003.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 20 giugno
          2002,  n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
          agosto  2002,  n.  168,  recante: "Disposizioni urgenti per
          garantire   la   sicurezza   nella  circolazione  stradale,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 183 del 6 agosto
          2002, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  Le  disposizioni degli articoli 2 e 8 del
          decreto  legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.".
              -   Il   termine  contenuto  all'art.  19  del  decreto
          legislativo  15 gennaio  2002, n. 9, recante: "Disposizioni
          integrative  e  correttive  del nuovo codice della strada a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
          85",   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del
          12 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente
          prorogato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   19   (Entrata   in   vigore).  -  Salvo  quanto
          diversamente  disposto  dall'art.  18,  il presente decreto
          entra in vigore il 1 gennaio 2003.".