Art. 10. Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002, e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". - Il termine contenuto all'art. 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 12 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente prorogato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19 (Entrata in vigore). - Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 18, il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.".