Art. 10-bis. ((Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.)) (( 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' prorogato al 30 giugno 2003.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici): "Art. 9 (Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.".