Art. 10-bis.
((Proroga   del   termine   per  l'adozione  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  tutela  della  minoranza slovena della
                  regione Friuli-Venezia Giulia.))
((    1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 9 della legge 6 luglio
2002, n. 137, e' prorogato al 30 giugno 2003.))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 luglio
          2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
          Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          nonche' di enti pubblici):
              "Art.  9 (Delega per l'emanazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative  vigenti concernenti la minoranza
          slovena  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia).  -  1. Il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sentito il
          Comitato  istituzionale  di  cui  all'art.  3  della  legge
          23 febbraio  2001,  n.  38 e previo parere delle competenti
          Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente
          il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti
          concernenti    la    minoranza    slovena   della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia, riunendole e coordinandole fra loro
          e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.".