Art. 11.
Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie
         per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud.
  1.   ((Al   comma 2  dell'articolo 9-bis  del  decreto  legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  come sostituito dall'articolo 2, comma 1,))
della  legge  1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2003")).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma 2  dell'art. 9-bis del decreto
          legislativo  3 aprile  1993, n. 96, recante: "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione   dello   sviluppo   del  Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.   3   della   legge  19 dicembre  1992,  n.  488"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993
          come  sostituito  dall'art. 2, comma 1 della legge 1 agosto
          2002,  n. 166 e come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "2.  Le  controversie  relative  ai progetti speciali e
          alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al
          31 dicembre  2001, possono essere definite transattivamente
          su  iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
          presentare  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre 2003, nel
          limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
          al  netto  di  rivalutazione  monetaria, interessi, spese e
          onorari.  Tale  procedimento  e' altresi' applicato a tutti
          gli    interventi    per   i   quali   risultano   iscritte
          esclusivamente   riserve  nella  contabilita'  dei  lavori.
          Qualora   sulla   controversia   sia  intervenuto  un  lodo
          arbitrale  o  una decisione giurisdizionale non definitiva,
          il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
          massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
          di   rivalutazione  monetaria  e  interessi.  All'ammontare
          definito  in sede transattiva si applica un coefficiente di
          maggiorazione   forfettario   pari  al  5 per  cento  annuo
          comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.".