Art. 11. Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud. 1. ((Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,)) della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2003")). Riferimenti normativi: - Il testo del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993 come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.".