Art. 12.
    Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari
  1.  All'articolo 18,  comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti: "da bandire
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 18, comma 1, della
          legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
          disciplina  dell'accesso  in magistratura), come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il
          reclutamento  di  uditori  giudiziari  per  la copertura di
          tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, compresi
          quelli  derivanti  dall'aumento  di cui all'art. 1, avviene
          mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              2. Nei  concorsi  di  cui  al  comma 1 la prova scritta
          verte  su  due delle materie indicate dal comma 1 dell'art.
          123-ter  del  regio  decreto  30 gennaio  1941, n. 12, come
          modificato   dalla  presente  legge,  individuate  mediante
          sorteggio    effettuato    nell'imminenza    della   prova.
          Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale,
          alla materia che il sorteggio ha escluso.
              3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei
          i  candidati che conseguano in ciascuna materia della prova
          scritta  e  della prova orale i punteggi indicati nell'art.
          123-ter  del  regio  decreto  30 gennaio  1941, n. 12, come
          modificato  dalla  presente legge, e comunque una votazione
          complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale di cui
          alla  lettera i)  del  comma 2 del citato articolo 123-ter,
          non  inferiore  a  ottantaquattro  punti.  Non sono ammesse
          frazioni di punto.
              4.  Qualora  all'esito  delle  prove scritte e orali il
          numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi
          del comma 3 del citato art. 123-ter, sia inferiore di oltre
          un  decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare,
          e'  in  facolta'  del Ministro della giustizia, su conforme
          parere   del   Consiglio   superiore   della  magistratura,
          ammettere  altresi'  i  candidati  che  abbiano  conseguito
          almeno  dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie
          della  prova  scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle
          materie della prova orale.".