Art. 13. Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage 1. All'articolo 9, ((comma 1,)) del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 9. - 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di sei anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale".