Art. 13.
Disposizioni  in materia di durata massima delle indagini preliminari
                       per i delitti di strage
  1. All'articolo 9, ((comma 1,)) del decreto-legge 24 novembre 2000,
n.  341,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n.  4,  le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24
          novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  gennaio  2001,  n.  4  (Disposizioni urgenti per
          l'efficacia   e   l'efficienza  dell'Amministrazione  della
          giustizia), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  9.  -  1.  Nei procedimenti penali in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge,
          aventi  ad  oggetto  i reati di cui agli articoli 285 e 422
          del  codice  penale,  commessi  anteriormente  alla data di
          entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988,  n.  447, il termine di durata massima delle indagini
          preliminari  e'  di  sei  anni ove ricorra l'ipotesi di cui
          alla  lettera  b)  del  comma 2 dell'art. 407 del codice di
          procedura penale".