Art. 13-undecies ((Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306, e' prorogato al 1 settembre 2005.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche): "Art. 8. - 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 19 del 1992, il produttore del medicinale veterinario immesso in commercio provvede, entro diciotto mesi, ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto.".