Art. 13-undecies
((Proroga  del  termine  per  l'applicazione  di  un  codice  a barre
        relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari
  1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla
distribuzione  dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma
1,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro della sanita' 16
maggio 2001, n. 306, e' prorogato al 1 settembre 2005.))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
          del   Ministro   della  sanita'  16  maggio  2001,  n.  306
          (Regolamento  relativo  alla  distribuzione  dei medicinali
          veterinari  in  applicazione  degli  articoli 31  e 32  del
          decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 119, e successive
          modifiche):
              "Art.  8. - 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi
          di  registrazione  di  cui agli articoli 31, comma 5, e 32,
          comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  19  del  1992, il
          produttore  del medicinale veterinario immesso in commercio
          provvede,  entro  diciotto mesi, ad applicare sulle singole
          confezioni  un  codice  a  barre  dal quale sia rilevabile,
          attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto.".