Art. 13-duodecies. ((Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Differimento della disciplina del prezzo dei libri). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. 2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192). 3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.".