Art. 13-duodecies.
((Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,
convertito  dalla  legge  9  maggio  2001,  n.  198,  come modificato
dall'articolo  1,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre
2002,  n.  192,  convertito  dalla  legge 23 ottobre 2002, n. 234, le
parole:  "fino  al  31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 settembre 2003".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 5
          aprile  2001,  n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001,
          n.  198  (Disposizioni urgenti in materia di disciplina del
          prezzo  di  vendita dei libri), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.  1  (Differimento della disciplina del prezzo dei
          libri). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge
          7  marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto,
          hanno  effetto  a  decorrere  dal  1  settembre  2001  e si
          applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003.
              2.  (Comma  abrogato  dall'art.  1  del decreto-legge 2
          settembre 2002, n. 192).
              3.  Trenta  giorni prima della scadenza del termine del
          periodo  di  sperimentazione di cui al comma 1, il comitato
          istituito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  per  la formulazione di valutazioni e proposte in
          materia  di  disciplina  del  prezzo  del  libro  redige un
          rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini
          dell'eventuale  adozione delle conseguenti misure, ai sensi
          dell'art.  11,  comma  9,  della legge 7 marzo 2001, n. 62,
          come modificato dal presente decreto.".