Art. 13-bis.
      ((Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990, n. 16,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il
comma  5,  gia'  sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31
luglio 2002, n. 179, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende
industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della
laguna   di   Venezia,   gli   stabilimenti   ospedalieri,  gli  enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione,
i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto,  gli  impianti sportivi, non
serviti  da  pubblica  fognatura,  che presentino ai comuni, entro il
30 aprile  2003,  un  piano  di  adeguamento  degli scarichi, possono
completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui
al presente comma e al comma 4 si applicano:
    a)  ai  soggetti,  di  cui  al  primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che  abbiano  presentato  ai  comuni,  entro  il  30  aprile 2003, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
    b)  ai  soggetti  di  cui al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione".
  2.  I  termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del
Ministro  dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  98  del  28  aprile  2000,  sono  prorogati fino al 31
dicembre 2003.))
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, reca:
          "Misure  urgenti  per il miglioramento qualitativo e per la
          prevenzione dell'inquinamento delle acque".