Art. 13-ter.
      ((Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicita'
  1.  All'articolo  31  della  legge  24  novembre 2000, n. 340, come
modificato  dall'articolo  3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Fino  al  30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2
dovranno  essere  eseguite,  in  caso di assenza di firma digitale ai
sensi  di  legge,  mediante allegazione degli originali o di copia in
forma cartacea rilasciata a norma di legge.
  2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui
dipendono  le  formalita'  di  cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni
caso  richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese
che  esegue  le  formalita',  verificata la regolarita' formale della
documentazione")).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 della legge 24
          novembre  2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
          di   norme   e   per  la  semplificazione  di  procedimenti
          amministrativi  -  Legge  di  semplificazione  1999),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  31  (Soppressione  dei  fogli  annunzi  legali e
          regolamento   sugli   strumenti  di  pubblicita).  -  1.  A
          decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i fogli degli
          annunzi  legali  delle  province  sono  aboliti.  La  legge
          30 giugno  1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
          1895,  recante  istruzioni  speciali per l'esecuzione della
          legge  30  giugno  1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
          annunzi  legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
          97,  convertito  dalla  legge  24 maggio 1932, n. 583, e la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
              2.  Decorsi  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 7
          dicembre  1995,  n.  581,  sono invitate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
          comma  2  dovranno  essere  eseguite, in caso di assenza di
          firma  digitale  ai  sensi  di  legge, mediante allegazione
          degli  originali  o di copia in forma cartacea rilasciata a
          norma di legge.
              2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
          atti  da  cui  dipendono  le formalita' di cui ai commi 2 e
          2-bis   possono   in  ogni  caso  richiederne  direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',   verificata   la   regolarita'  formale  della
          documentazione.
              3.    Quando    disposizioni   vigenti   prevedono   la
          pubblicazione  nel  foglio  degli annunzi legali come unica
          forma  di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  le  norme  di legge
          impongono  forme  di  pubblicita'  legale, l'individuazione
          degli  strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
          e'  effettuata  con  regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
          alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
          differenziando, se necessario, per categorie di atti".