Art. 13-quater.
((Proroga di un termine relativo all'attivita' di vendita e trasporto
                           di gas naturale
  1.  All'articolo  18,  comma  2,  del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n.  164,  le  parole:  "1  gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma 2, del
          decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n. 164 (Attuazione
          della  direttiva  n.  98/30/CE  recante norme comuni per il
          mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'art. 41
          della  legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "2.  A  decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui
          al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita'
          di  vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica
          ed  il  gas,  con  propria delibera, a partire dal 31 marzo
          2002  e successivamente con scadenza annuale, determina gli
          obblighi  di modulazione per il periodo di punta stagionale
          dell'anno  successivo  per  ciascun  comune in funzione dei
          valori climatici".