Art. 13-quater. ((Proroga di un termine relativo all'attivita' di vendita e trasporto di gas naturale 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla legge qui pubblicata: "2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con scadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici".