Art. 13-sexies. ((Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio. 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003". 2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Proroghe e differimenti di termini), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3-bis (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti). - 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 7 (Nulla osta provvisorio). - 1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".