Art. 13-sexies.
((Proroga  di  termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni
antincendio  per  le  strutture  ricettive  esistenti  e  nulla  osta
                            provvisorio.
  1. Al   secondo   periodo   dell'articolo   3-bis,   comma  1,  del
decreto-legge    23 novembre    2001,   n.   411,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel
termine  di  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".
  2.  All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le
parole:  "devono  essere  adottate entro tre anni dall'emanazione del
presente  regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere
adottate entro il 31 dicembre 2003".))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          23 novembre  2001,  n.  411, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   31 dicembre   2001,   n.  463  (Proroghe  e
          differimenti  di  termini), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  3-bis (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
          per  le  strutture  ricettive esistenti). - 1. Le attivita'
          ricettive  esistenti  con  oltre  venticinque  posti  letto
          completano  l'adeguamento  alle disposizioni di prevenzione
          incendi  di  cui  alle lettere b) e c) del punto 21.2 della
          regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per le attivita'
          ricettive   turistico-alberghiere,  approvata  con  decreto
          ministeriale   9 aprile  1994,  del  Ministro  dell'interno
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio
          1994,  entro  il  termine  del  31 dicembre  2004. Entro il
          30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi
          del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le
          disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile
          1994  relative  alle  attivita' ricettive esistenti, avendo
          particolare  riguardo  alle  esigenze di quelle ubicate nei
          centri storici".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   12 gennaio  1998,  n.  37
          (Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
          della  legge  15 marzo  1997, n. 59), come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  7  (Nulla osta provvisorio). - 1. I soggetti che
          hanno  ottenuto  il nulla osta provvisorio per le attivita'
          sottoposte  ai  controlli  di  prevenzione incendi ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  7 dicembre  1984,  n. 818, sono
          tenuti   all'osservanza   delle   misure  piu'  urgenti  ed
          essenziali  di  prevenzione  incendi  indicate  nel decreto
          8 marzo    1985    del   Ministro   dell'interno,   nonche'
          all'osservanza   degli  obblighi  di  cui  all'art.  5  del
          presente  regolamento.  Il  nulla osta provvisorio consente
          l'esercizio  dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo
          l'adempimento  agli  obblighi  previsti  dalla normativa in
          materia  di  prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi
          conseguenti  alle  modifiche  degli  impianti e costruzioni
          esistenti  nonche'  quelli  previsti  nei  casi  richiamati
          all'art.  4,  comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n.
          966,  nei  termini  stabiliti  dalle  specifiche  direttive
          emanate  dal Ministero dell'interno per singole attivita' o
          gruppi   di   attivita'  di  cui  all'allegato  al  decreto
          16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive,
          ove  non  gia'  emanate,  devono  essere  adottate entro il
          31 dicembre 2003".