Art. 13-septies.
((Proroga  del  termine  per l'adeguamento degli onorari spettanti ai
            componenti degli uffici elettorali di sezione
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 3, comma 3, primo periodo,
della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' prorogato di dodici mesi.))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          16 aprile  2002,  n.  62  (Modifiche  ed  integrazioni alle
          disposizioni di legge relative al procedimento elettorale):
              "3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, e' autorizzato ad adottare un
          regolamento  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni
          concernenti   la   determinazione   dei   compensi   e  del
          trattamento  di  missione  spettanti  ai  componenti  degli
          organi    collegiali    preposti   allo   svolgimento   dei
          procedimenti  elettorali,  prevedendo  che i compensi siano
          stabiliti   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, e
          fissando  i  criteri  ai  quali  deve  attenersi il decreto
          medesimo.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento
          sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  di  legge con esso
          incompatibili".