Art. 13-septies. ((Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' prorogato di dodici mesi.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale): "3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili".