Art. 13-octies
    ((Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  36,  comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle
posizioni  del  ruolo  di  anzianita'  dei  vice  prefetti e dei vice
prefetti  aggiunti,  previsto  dall'articolo 7, comma 5, dello stesso
decreto, e' prorogato di un anno.
  2.  All'articolo  62,  comma  9,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attivita'
svolta  nell'anno  2001"  sono  sostituite dalle seguenti: "dall'anno
2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 36, comma 1, e 7,
          comma  5,  del  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139
          (Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266):
              "Art.  36.  -  1.  L'aggiornamento  delle posizioni nel
          ruolo  di  anzianita'  dei  viceprefetti e dei viceprefetti
          aggiunti  previsto  dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato
          per  la  prima  volta  al compimento del biennio successivo
          agli inquadramenti di cui all'art. 34".
              "5.    Con    cadenza   triennale   il   consiglio   di
          amministrazione     effettua,     agli    esclusivi    fini
          dell'aggiornamento  delle posizioni nei ruoli di anzianita'
          dei   viceprefetti   e   dei   viceprefetti  aggiunti,  una
          valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
          1.   A   tali   fini  vengono  rispettivamente  valutati  i
          viceprefetti  e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
          di    servizio    nella    qualifica.   Il   consiglio   di
          amministrazione,  per  i viceprefetti, provvede su proposta
          di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  composta  da tre prefetti, di cui uno scelto
          tra  quelli  preposti  alle  attivita'  di valutazione e di
          controllo  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
          di  funzione  in  ambito sia centrale che periferico, per i
          viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
          progressione in carriera prevista dall'art. 17".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  62  del  decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
          personale  direttivo  e dirigente della Polizia di Stato, a
          norma  dell'art.  5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
          78), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  62  (Valutazione  annuale  dei  dirigenti). - 1.
          L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  sulla  base
          anche  dei  risultati  del controllo di gestione, valuta le
          prestazioni  dei  dirigenti superiori e dei primi dirigenti
          della  Polizia  di  Stato, nonche' i comportamenti relativi
          allo   sviluppo   delle   risorse  professionali,  umane  e
          organizzative ad essi assegnate.
              2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i
          primi  dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun
          anno,   una   relazione   sull'attivita'  svolta  nell'anno
          precedente.
              3.  Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato
          composto  da  almeno  tre  dirigenti  generali  di pubblica
          sicurezza,  costituito con decreto del capo della polizia -
          direttore  generale della pubblica sicurezza, redige, sulla
          base  della  relazione presentata da ciascun dirigente, una
          scheda di valutazione.
              4.  Il  giudizio valutativo finale e' espresso dal capo
          della   polizia   -   direttore   generale  della  pubblica
          sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
              5.  La  scheda  di valutazione comprensiva del giudizio
          valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro
          trenta  giorni  dalla  formulazione del giudizio valutativo
          finale.
              6.  La  scheda  di  valutazione  per  il  personale con
          qualifica   di  primo  dirigente  sostituisce  il  rapporto
          informativo  di  cui all'art. 62 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335, anche ai fini
          degli scrutini di promozione.
              7.  I  contenuti  della relazione di cui al comma 2, le
          modalita'  della  relativa  compilazione e presentazione, i
          parametri della procedura di valutazione e i criteri per la
          formulazione  del giudizio valutativo finale sono stabiliti
          con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio
          di  amministrazione,  su  proposta del capo della polizia -
          direttore generale della pubblica sicurezza.
              8.  L'esito  negativo  della  valutazione  comporta  la
          revoca    dell'incarico   ricoperto   ed   e'   tenuto   in
          considerazione  ai  fini  della  progressione in carriera e
          dell'attribuzione di nuove funzioni.
              9.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano   a   decorrere   dall'anno  2004,  in  relazione
          all'attivita' svolta nell'anno 2003".