Art. 13-octies ((Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianita' dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, e' prorogato di un anno. 2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 36, comma 1, e 7, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 36. - 1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'art. 34". "5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico, per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17". - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione. 4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno. 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione. 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003".