Art. 2.
   Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio
((  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  di una disciplina organica del
diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge  12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31
dicembre  2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle
quote  obbligatorie  di  riserva  di  cui  alla  citata legge tutti i
lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia
di  collocamento  obbligatorio  e  mantenuti  in servizio per effetto
delle  disposizioni  di  cui  alla  citata  legge  n.  68  del  1999.
L'articolo  11,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato.))
          Riferimenti normativi:
              -  Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo
          1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
          e' il seguente:
              "2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
          lavoro  degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita'  riportata  per  tali  cause,  nonche' dei
          coniugi   e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti  grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e'  attribuita  in  favore  di  tali  soggetti una quota di
          riserva,  sul  numero  di  dipendenti  dei datori di lavoro
          pubblici   e   privati   che  occupano  piu'  di  cinquanta
          dipendenti,  pari  a  un  punto  percentuale  e determinata
          secondo  la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e
          all'art.  4,  commi  1,  2  e  3,  della presente legge. La
          predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
          pubblici   e   privati,   che  occupano  da  cinquantuno  a
          centocinquanta  dipendenti.  Le  assunzioni sono effettuate
          con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
          di   cui  all'art.  20  stabilisce  le  relative  norme  di
          attuazione".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          10  ottobre 2000,  n.  333 (Regolamento di esecuzione della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
          lavoro dei disabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 novembre 2000, n. 270.