Art. 4. Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "17. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2005. Il comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' abrogato.".