Art. 4.
Proroga  del  termine  in  materia  di  realizzazione di immobili per
                      l'edilizia universitaria
  1.  All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
parole:  "fino  al  31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2005".
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  17,  della legge 14
          gennaio  1999,  n.  4  (Disposizioni riguardanti il settore
          universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
          servizio  di  mensa  nelle  scuole),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "17.  Le  disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23
          dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali
          fino  al  31 dicembre 2005. Il comma 1-bis dell'art. 12 del
          decreto-legge  22  maggio  1993,  n.  155,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 243, e'
          abrogato.".