Art. 6.
Proroga  di  termini  in  materia di privatizzazione trasformazione e
                      fusione di enti pubblici
  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003,
limitatamente  agli  enti  di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  e,  in  caso di fusione o unificazione
strutturale,  il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419 (Riordinamento del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
          cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi
          approvati,  entro  il  30  giugno  2001,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
          la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".