Art. 6-bis.
((Disposizioni   relative   all'Istituto  nazionale  per  la  ricerca
             scientifica e tecnologica sulla montagna))
((  1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica   e   tecnologica  sulla  montagna,  istituito  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  4,  della  legge  7  agosto  1997,  n. 266,
finalizzato  alla  sua  trasformazione  in  Istituto  nazionale della
montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  il  collegio  dei revisori dell'Istituto in funzione
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino al
30  giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
          7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
              "4.  E'  istituito  l'Istituto nazionale per la ricerca
          scientifica  e  tecnologica  sulla  montagna,  al  fine  di
          coordinare  e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca
          nel  settore,  in  collaborazione con regioni, enti locali,
          istituti e centri interessati europei e internazionali. Con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
          obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli
          organi   di   amministrazione  e  controllo,  la  sede,  le
          modalita'  di costituzione e di funzionamento, le procedure
          per   la  definizione  e  l'attuazione  dei  programmi  per
          l'assunzione  e  l'utilizzo del personale, per l'erogazione
          delle  risorse.  In favore dell'Istituto, per l'avvio delle
          attivita',  e' autorizzato un contributo dello Stato pari a
          lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e
          lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto
          si  provvede  con  il concorso finanziario dei soggetti che
          aderiscono alle attivita' del medesimo.".