Art. 7.
Proroga  dei  termini  di  efficacia  dei  decreti  di occupazione di
                               urgenza
(( 1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.
390,  convertito  dalla  legge  21  dicembre 2001, n. 444, le parole:
"sono  ulteriormente  prorogati di un anno con scadenza improrogabile
al   30   ottobre   2002"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26
          ottobre  2001,  n.  390, convertito dalla legge 21 dicembre
          2001,  n. 444, recante: "Proroga dell'efficacia dei decreti
          di  occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma
          di  ricostruzione  di  cui  al  titolo  VIII della legge 14
          maggio  1981,  n.  219,  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "1.  I  termini di efficacia dei decreti di occupazione
          d'urgenza  emanati per la realizzazione degli interventi di
          cui  al  titolo  VIII  della  legge 14 maggio 1981, n. 219,
          protratti  di  due  anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
          decreto   legislativo  20  settembre  1999,  n.  354,  sono
          ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".