Art. 7. Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, recante: "Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".