Art. 7-bis. ((Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi)) (( 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003.". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299 - supplemento ordinario come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui commi da 6 a 13.". - Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 158 - come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "4. Entro il termine del 30 giugno 2003, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.".