Art. 7-bis.
((Proroga  dei  termini  per  l'emanazione dei decreti legislativi in
materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti
                            produttivi))
((  1.  All'articolo  1,  comma  14, della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  le  parole:  "entro  il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2003.".
  2.  All'articolo  5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le
parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  14,  della legge 21
          dicembre  2001,  n.  443,  recante:  "Delega  al Governo in
          materia   di   infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  27  dicembre 2001, n. 299 - supplemento ordinario come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "14.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il 30
          giugno  2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo
          1999,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  le modifiche
          strettamente  necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
          cui commi da 6 a 13.".
              -  Il  testo dell'art. 5, comma 4, della legge 1 agosto
          2002,   n.   166,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture  e  trasporti",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario
          n.  158  - come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
          seguente:
              "4.  Entro il termine del 30 giugno 2003, il Governo e'
          delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad
          introdurre  nel  citato  testo  unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 327 del 2001, senza oneri
          per  il  bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni
          necessarie  ad  assicurare il coordinamento e l'adeguamento
          delle   disposizioni  normative  e  regolamentari  in  esso
          contenute  alla normativa in materia di realizzazione delle
          infrastrutture  ed  insediamenti produttivi strategici e di
          preminente  interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1,
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire
          la   massima   rapidita'  delle  relative  procedure  e  ad
          agevolare le procedure di immissione nel possesso.".