Art. 8. Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ((determinato nella misura massima di)) euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede ((mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto,)) ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470): "1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.". - Si riporta il testo dell'art. 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.".