Art. 8.
Proroga    di    disposizioni   relative   al   funzionamento   delle
   rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27
maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al
periodo  di  durata  di  un  solo  rinnovo  dei contratti stipulati a
seguito  delle  procedure  di  selezione  gia' espletate alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153,
secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
  2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, ((determinato
nella misura massima di)) euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede
((mediante  riduzione  della  proiezione  per  lo  stesso  anno dello
stanziamento  iscritto,))  ai  fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte corrente,
"Fondo   speciale",   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e
          l'aggiornamento  dei  dati per la rilevazione dei cittadini
          italiani  residenti  all'estero  e  modifiche alla legge 27
          ottobre 1988, n. 470):
              "1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei
          cittadini  italiani  all'estero di cui all'art. 8, comma 2,
          della  legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  come sostituito
          dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri
          urgenti    adempimenti    elettorali,   le   rappresentanze
          diplomatiche  e gli uffici consolari, previa autorizzazione
          della   amministrazione  centrale  concessa  in  base  alle
          esigenze  operative  delle  singole  sedi, possono assumere
          impiegati   temporanei   anche  in  deroga  ai  limiti  del
          contingente  di  cui all'art. 152, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
          successive  modificazioni,  nei  limiti  di spesa di cui al
          comma  2  del  presente  articolo;  i  relativi rapporti di
          impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.".
              - Si riporta il testo dell'art. 153, secondo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              "Per  particolari  esigenze  di  servizio,  gli  uffici
          all'estero  possono  essere  autorizzati  ad  assumere, nei
          limiti  del  contingente  di  cui  all'art.  152, impiegati
          temporanei  per  periodi  non  superiori  a sei mesi. Detti
          contratti  sono  suscettibili,  stante  il  perdurare delle
          particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
          periodo non superiore a sei mesi.".