Art. 9.
Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle
regioni  per  la  copertura  dei  costi  di  servizio  ferroviario di
                    interesse regionale e locale
  1.  All'articolo 20,  comma 7,  del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422,  le  parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle
seguenti: (("31 dicembre 2004")).
          Riferimenti normativi:
              -   Il   testo   dell'art.  20,  comma 7,  del  decreto
          legislativo    19 novembre    1997,    n.   422,   recante:
          "Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni
          e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
          dell'art.  4,  comma 4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre
          1997,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione
          dei  fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
          trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della
          legge n. 59.".