Art. 9-bis.
((Proroga  dei  termini relativi alle opere connesse allo svolgimento
            dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"))
((  1.  All'articolo 145,  comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le
seguenti: ", nonche' quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Piemonte  n.  96  del
12 novembre  2002,  delle  opere connesse allo svolgimento dei giochi
olimpici invernali "Torino 2006 ".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 145, comma 46, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria 2001),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "46. Gli  impianti  di  cui si prevede l'ammodernamento
          con  i  benefici  di  cui  all'art. 8, comma 3, della legge
          11 maggio  1999,  n.  140,  o  con  altri benefici pubblici
          statali,   regionali  o  di  enti  locali,  nonche'  quelli
          ricompresi  nell'elenco,  di  cui al decreto del Presidente
          della  Giunta  regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre
          2002,  delle  opere  connesse  allo  svolgimento dei giochi
          olimpici  invernali  "Torino 2006 , potranno godere, previa
          verifica  da  parte  degli  organi  di controllo della loro
          idoneita'  al  funzionamento e della loro sicurezza, di una
          proroga  di  due  anni  dei  termini relativi alle scadenze
          temporali  fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari
          approvate  con  decreto  ministeriale  2 gennaio  1985, del
          Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  26  del  31 gennaio  1985 e riguardanti la durata della
          vita   tecnica,   le  revisioni  speciali  e  le  revisioni
          generali.".