IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  il  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
    Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
    Visto  l'art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  recante  disposizioni  in  materia di programmazione
negoziata;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  e,  in  particolare, l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26 marzo
2001,  n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
delle attivita' produttive;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10
aprile  2001 recante adempimenti necessari per il completamento della
riforma  dell'organizzazione  del  Governo ed in particolare l'art. 2
sull'operativita'  delle  disposizioni  di  cui al citato art. 28 del
decreto legislativo n. 300/1999;
    Visto  il  decreto-legge  12  giugno 2001, n. 217, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al
decreto  legislativo  n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
    Visto  il  Regolamento  CE)  n.  1257/1  999 del Consiglio del 17
maggio  1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo
sviluppo  rurale  che  modifica  ed  abroga  taluni regolamenti, e in
particolare  l'art.  55,  n.  4,  laddove si precisa che rimangono in
vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative
all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali
elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 950/1997;
    Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. 28 del 1 febbraio 2000);
    Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347,  (G.U.C.E. n. 0175/11 del 24 giugno 2000) che con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili  alla deroga prevista all'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
    Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
    Vista  la  decisione  della Commissione europea del 13 marzo 2001
SG(2001)D/286847,  con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato  dalla  decisione  del  27  febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
    Visto  il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
    Visto   il   Regolamento,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n.
133  recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20
ottobre  1995,  n.  527,  gia'  modificato  ed  integrato con decreto
ministeriale  31  luglio  1997, n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero dell'industria,
commercio  ed  artigianato  14 luglio 2000, n. 900315, concernente le
sopra   indicate   modalita'   e   procedure  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
    Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21
marzo   1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e  dal  punto  2,
lettera B)  della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
    Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;
    Vista  la  propria  delibera  11  novembre 1998, n. 127 (Gazzetta
Ufficiale  n.  4/1999),  che  disciplina l'estensione degli strumenti
della  programmazione  negoziata nei settori dell'agricoltura e della
pesca;
    Viste  le  proprie  delibere  1  febbraio  2001,  n. 20 (Gazzetta
Ufficiale  n.  126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n.
158/2001)  con  le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi
ai  contratti  di  programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei
S.p.a.  e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a
388.704  migliaia  di  euro  (23.776  migliaia  di  euro  piu 364.928
migliaia di euro);
    Vista  la  propria  delibera  3  maggio  2001,  n.  81  (Gazzetta
Ufficiale   n.   186/2001)   con   la   quale   e'   stato   disposto
l'accantonamento  di  38.152,22 migliaia di euro per la realizzazione
degli  investimenti  previsti nel contratto di programma proposto dal
Consorzio   Sikelia,  rinviando  l'assegnazione  definitiva  di  tali
risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie;
    Vista  la  nota  n.  0017895  del 27 aprile 2001, con la quale il
Servizio  per  la  programmazione  negoziata  del Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ha sottoposto a questo
Comitato  la proposta di contratto di programma con il relativo piano
progettuale  presentato dal Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e
medie imprese, per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e
la   valorizzazione   della   filiera   vitivinicola   siciliana,  da
realizzarsi nella Regione siciliana (Obiettivo 1);
    Vista  la  nota  n.  900230  del  31  maggio 2002 con la quale il
Ministero  delle  attivita' produttive ha comunicato la conclusione e
l'aggiornamento  dell'istruttoria  relativa al contratto di programma
sopra  citato,  ed  ha  richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi
accantonati con la citata delibera n. 81/2001;
    Considerato  che  l'iniziativa  ha  come  obiettivo principale la
formazione   innovativa  di  una  struttura  articolata  che  estenda
ricerca,  tecnologia  e  produzione  ad  altri  elementi connessi con
l'agricoltura  e  che presenta prospettive di sviluppo per l'economia
del   territorio   in  generale  e  per  l'occupazione  e  la  tutela
dell'ecosistema ambientale in particolare;
    Considerato  che  la  Regione  siciliana  ha  espresso il proprio
parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto,
ne  ha  riconosciuto  la  coerenza con il proprio Programma operativo
regionale (POR) ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali
degli  investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso
partecipativo  pari  al  30%  dell'ammontare pubblico concesso, fermi
restando  i  limiti  dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato
previsti dalla vigente normativa comunitaria;
    Ritenuto  di  assicurare  la copertura degli oneri a carico dello
Stato,  che  ammontano  a  37.345,54 migliaia di euro con le economie
determinatesi  a  seguito  delle  revoche  dei contratti di programma
Piaggio 2 e Texas 2 e 3 stabilite con le citate delibere n. 20/2001 e
n. 40/2001, cosi' come disposto con propria delibera n. 81/2001;
    Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state
definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di
programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze
al Ministero delle attivita' produttive;
    Ritenuto  di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse
relative al finanziamento del contratto di programma Sikelia;
    Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
    1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e' autorizzato a
stipulare,  entro  4  mesi dalla data di pubblicazione della presente
delibera   nella   Gazzetta  Ufficiale,  con  il  Consorzio  Sikelia,
consorzio  di  piccole e medie imprese, il contratto di programma per
l'attuazione di un articolato piano di investimenti per lo sviluppo e
la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana da realizzarsi
nella  Regione  siciliana,  area  obiettivo  1,  coperta dalla deroga
dell'art.  87.3.a)  del  Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei
termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
    1.1. Gli  investimenti  ammessi,  pari  a  103.009,39 migliaia di
euro, sono suddivisi in:
      investimenti  nelle  aziende  agricole:  13.716,73  migliaia di
euro;
      investimenti   in   trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti agricoli: 83.353,41 migliaia di euro;
      investimenti in pubblicita': 1.032,91 migliaia di euro;
      investimenti alla ricerca e allo sviluppo: 4.906,34 migliaia di
euro,
e  sono relativi a n. 36 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata
tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.
    1.2. Le   agevolazioni   finanziarie,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa
sono calcolate nella misura di:
      investimenti  nelle  aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000):  nella  misura  massima del 50%, espresso in E.S.L., per
quelli  localizzati  nelle  zone agricole svantaggiate e nella misura
del 40%, espresso in E.S.L., per quelli localizzati nelle altre aree;
      investimenti   nel   settore   della   trasformazione  e  della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000): nel massimo del 50% E.S.L. essendo le iniziative ubicate
tutte in area obiettivo 1;
      aiuti  a  favore  della  pubblicita' dei prodotti agricoli: nel
massimo  del  75%  E.S.L.  previsto per le PMI dall'Aiuto di Stato n.
30/2002;
      investimenti  nel settore della ricerca e dello sviluppo per il
miglioramento   qualitativo  delle  produzioni  (Aiuto  di  Stato  n.
729/2000)   nella   misura  massima  del  100%,  nel  rispetto  delle
condizioni previste da detto regime di aiuti.
    1.3. L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
53.350,77  migliaia  di euro. L'onere massimo a carico dello Stato e'
determinato  in  37.345,54  migliaia  di  euro.  La restante somma di
16.005,23 migliaia di euro sara' a carico della Regione siciliana.
    1.4. Il  finanziamento  sara' erogato in 3 annualita' a decorrere
dal 2002 e sara' pari a 17.783,59 migliaia di euro per ciascuno anno.
    1.5. Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
    1.6  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una nuova
occupazione  diretta  non  inferiore  a n. 300 ULA (Unita' Lavorative
Annue).
    1.7. Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
    2.   Prima   dell'emissione  del  decreto  di  concessione  delle
agevolazioni  il  Ministero  delle  attivita'  produttive dovra' aver
compiutamente  valutato la redditivita' dei singoli beneficiari delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.
Dovra'  essere  altresi'  verificato  che  non si realizzi un aumento
della  capacita'  di  lavorazione  e  stoccaggio  del  vino a livello
regionale   e  che  venga  dimostrato  il  possesso  del  diritto  al
reimpianto di vigneto da parte dei singoli produttori.
      Roma, 14 giugno 2002

                                  Il presidente delegato
                                         Tremonti
Il segretario del CIPE
     Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 394