Art. 2. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome saranno erogate previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno ripartite tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal presente decreto. Sara' cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorare con l'UPI e le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2003 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti. Roma, 13 dicembre 2002 Il capo del Dipartimento: Bolaffi