Art. 2.
  Le  risorse  destinate  alle  regioni  a  statuto  speciale  e alle
province  autonome  saranno erogate previa verifica del completamento
del  processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.
469/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
  Qualora,  a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  della  Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le
province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine
al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno
ripartite  tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri
e le modalita' stabiliti dal presente decreto.
  Sara'  cura  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali
monitorare  con l'UPI e le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire
entro  il  31  dicembre  2003 alla Conferenza unificata un quadro dei
risultati conseguiti.
    Roma, 13 dicembre 2002
                                    Il capo del Dipartimento: Bolaffi