Art. 11 - Congedi per la formazione
   1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti, disciplinati
dall'art.  5  della  legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
                        esigenze di servizio.
   2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni
presso  lo  stesso  Ente, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 %
del personale dei diversi profili in servizio, con rapporto di lavoro
       a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
   3.  Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione  dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della
data  di  inizio  e  della durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle
attivita'  formative,  fatte  salve  diverse,  motivate  ragioni  che
abbiano  impedito  la  presentazione  della domanda entro il predetto
                              termine.
   4.   Le   domande   vengono   accolte  in  ordine  progressivo  di
presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina
                          dei commi 5 e 6.
   5. L'Ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma 1
              quando ricorrono le seguenti condizioni:
   a)  il  periodo  previsto  di  assenza superi la durata di 11 mesi
                            consecutivi;
   b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la
                     funzionalita' dei servizi.
   6.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con  l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di preavviso di cui al
comma  3,  l'Ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino
ad un massimo di sei mesi, tenendo conto, comunque, dell'inizio delle
                        attivita' formative.
   7.  Al  lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.
5,  comma  3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo  stesso  articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di
comunicazione  all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di
                       servizio, nell'art. 18.