Art. 12 - Aspettativa per motivi personali
   1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente  con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di   aspettativa   per   esigenze  personali  o  di  famiglia,  senza
retribuzione  e  senza  decorrenza  dell'anzianita',  per  una durata
complessiva  di  dodici  mesi in un triennio da fruirsi al massimo in
                            due periodi.
   2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in
considerazione  ai  fini della disciplina contrattuale per il calcolo
               del periodo di comporto del dipendente.
   3.  La  presente  disciplina  si  aggiunge  ai  casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste,
                  da altre previsioni contrattuali.