Art. 13 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
   1.  I  dipendenti  con  rapporto  a tempo indeterminato ammessi ai
corsi  di  dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n.  476  oppure  che  usufruiscano  delle borse di studio di cui alla
legge  30  novembre  1989,  n.  398  sono  collocati,  a  domanda, in
aspettativa  per  motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
                 di durata del corso o della borsa.