Art. 14 - Altre aspettative 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per mandato sindacale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni. 2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo' chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. 3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.