Art. 14 - Altre aspettative
   1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato
e   per   mandato   sindacale   restano  disciplinate  dalle  vigenti
                            disposizioni.
   2.  Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo'
chiedere  il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente
non  ritenga  di  poterlo  destinare a prestare servizio nella stessa
localita'  in  cui  si  trova  il  coniuge o qualora non sussistano i
 presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
   3.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del comma 2 puo' avere una
durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento  per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
              all'estero del dipendente in aspettativa.