Art. 15 - Altre disposizioni in materia di aspettative
   1.  Il  dipendente  non  puo'  usufruire  continuativamente di due
periodi  di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra
essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente
disposizione  non  si  applica  in  caso  di  aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso
              di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001.
   2.  L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i  motivi  che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il
dipendente  a  riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
Il  dipendente,  per  gli  stessi motivi, puo' riprendere servizio di
propria  iniziativa.  Il  dipendente  in  aspettativa  sindacale puo'
         comunque riprendere servizio di propria iniziativa.
   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna
indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei confronti del dipendente
che,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  non  si presenti per
riprendere  servizio  alla  scadenza del periodo di aspettativa o del
                     termine di cui al comma 2.