Art. 16 - Diritto allo studio
   1.  Ai  dipendenti  sono  concessi  -  in  aggiunta alle attivita'
formative  programmate  dall'Ente - permessi straordinari retribuiti,
nella  misura  massima  di 150 ore individuali per ciascun anno e nel
limite  massimo  del 3% del personale in servizio presso ciascun Ente
  all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore.
   2.   I   permessi   di  cui  al  comma  1  sono  concessi  per  la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari,  post-universitari,  di  scuole di istruzione primaria,
secondaria  e  di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente  riconosciute,  o comunque abilitate al rilascio di titoli
di    studio    legali   o   attestati   professionali   riconosciuti
     dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
   3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a
turni  di  lavoro  che  agevolino  la  frequenza ai corsi stessi e la
preparazione  agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di
lavoro  straordinario  ne'  al  lavoro nei giorni festivi o di riposo
                            settimanale.
   4.  Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il
                    seguente ordine di priorita':
   a)  dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se  studenti  universitari  o post-universitari, abbiano superato gli
     esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
   b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti   l'ultimo  e  successivamente  quelli  che,  nell'ordine,
frequentino,  sempre  per  la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso  il  primo,  ferma  restando, per gli studenti universitari e
      post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
   c)  dipendenti  ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che
    non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
   5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza  e'  accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi  di  studio  della  scuola  media inferiore, della scuola media
            superiore, universitari o post-universitari.
   6.  Qualora  a  seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei
commi  4  e  5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio  i  dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi  al  diritto  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di
      ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
   7.  Per  la  concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al termine degli stessi,
l'attestato  di  partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche
se  con  esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi  gia'  utilizzati  vengono  considerati come aspettativa per
                          motivi personali.
   8.  Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il  dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche
             i permessi per esami previsti dall'art. 8.