Art. 17 - Assenze per malattia
   1.  Il  dipendente  non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano alle assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso   le  assenze  per  malattia
                verificatesi nel triennio precedente.
   2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia  richiesta  puo'  essere  concesso,  per  casi particolarmente
gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di 18 mesi, senza
              diritto ad alcun trattamento retributivo.
   3.   In   caso   di   gravi   patologie   che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo,  oltre  ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital
anche  quelli  di  assenza  dovuti  a  terapie. Pertanto per i giorni
anzidetti  di  assenza  spetta  l'intera  retribuzione,  ivi compresa
quella   accessoria,   secondo   i   criteri   definiti  in  sede  di
contrattazione  integrativa.  La  certificazione  relativa  sia  alla
gravita'   della   patologia   che  al  carattere  invalidante  della
necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria
                              pubblica.
   4.  Su  richiesta  del  dipendente, prima di concedere l'ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento
delle   condizioni  di  salute  del  dipendente  stesso,  secondo  le
modalita'  previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare
la sussistenza dell'inidoneita' a svolgere proficuo lavoro. Per detti
    periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.
   5.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai
commi  1  e  2,  oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento
disposto   ai  sensi  del  comma  4,  il  dipendente  sia  dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente
ha facolta' di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
        al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
   6.  Qualora  si  e'  certi,  invece, che il dipendente puo' essere
impiegato  in  mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni
di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l'Ente provvede alla
mobilita',   a   richiesta   del  dipendente.  Nel  caso  in  cui  il
mantenimento  in  servizio  abbia  luogo  per mansioni di profilo e/o
livello   immediatamente   inferiore,   al   dipendente   spetta   la
retribuzione  attinente  a detto profilo e/o livello, integrata da un
assegno  ad  personam  pari  alla  differenza  di  retribuzione,  non
               riassorbibile dai futuri miglioramenti.
   7.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
          dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   8.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela
                        degli affetti da TBC.
   9.  Il  trattamento  economico spettante al dipendente assente per
                      malattia e' il seguente:
   a)  intera  retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le indennita'
pensionabili,  con  esclusione di ogni altro compenso accessorio, che
non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalita' per i primi
9  mesi  di  assenza.  Nell'ambito  di  tale periodo, per le malattie
superiori  a  quindici  giorni  lavorativi, per i periodi di ricovero
ospedaliero  e  per quello successivo di convalescenza post-ricovero,
al  dipendente  compete  anche il trattamento economico accessorio di
produttivita'   e   fatta   eccezione   per  i  compensi  per  lavoro
                           straordinario.
   b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
                         3 mesi di assenza;
   c)  50  %  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a) per gli
ulteriori  6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
                               comma 1
   10.  L'assenza  per  malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve  essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque,  ove  fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in
cui  si  verifica,  salvo  comprovato  impedimento.  Il dipendente e'
tenuto  a  recapitare il certificato medico - con l'indicazione della
sola  prognosi  -  attestante  lo  stato  di  infermita'  comportante
l'incapacita'  lavorativa,  salvo  comprovato  impedimento,  entro  i
cinque  giorni  successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione  della  stessa.  Qualora  tale  termine  scada in giorno
  festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
   11.  L'Ente  puo'  disporre il controllo della malattia secondo le
           modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.
   12.  Il  dipendente  che  durante l'assenza per malattia dimori in
luogo  diverso  da  quello  abituale  comunicato all'Ente, deve darne
     tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
   13.  Il  dipendente  assente  per  malattia, ancorche' formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi  reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo
giorno  e  per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni
domenicali   e   festivi,   per   consentire   il   controllo  medico
dell'incapacita'  lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle  ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita' di
assentarsi  dal  domicilio  per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
altri  giustificati  motivi,  di  cui  il dipendente e' tenuto a dare
preventiva  informazione  all'Ente,  eccezion  fatta  per  i  casi di
                obiettivo e giustificato impedimento.
   14.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto  a  darne  comunicazione  all'Ente,  al  fine  di consentirgli
un'eventuale   azione   di   risarcimento  nei  confronti  del  terzo
responsabile  per  il  rimborso  delle retribuzioni dallo stesso Ente
corrisposte,  durante  il  periodo  di  assenza ai sensi del comma 8,
     lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
   15.  Il  computo  delle  assenze per le cause di cui al comma 3 va
effettuato con le modalita' stabilite dallo stesso comma 3 dalla data
                di sottoscrizione del presente CCNL.