Art.18 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
   1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro, il
dipendente  ha  diritto  alla conservazione del posto fino a completa
guarigione  clinica.  In  tali  periodi al dipendente spetta l'intera
        retribuzione di cui all'art. 17, comma 9, lettera a).
   2.  Nel  caso  in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta l'intera
retribuzione  di  cui  all' art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i
      periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
   3.  Restano  ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al
DPR  n.  509/1979 per quanto concerne il procedimento previsto per il
riconoscimento   della   dipendenza   da   causa  di  servizio  delle
infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo  indennizzo  e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente.
   4.  Nell'ipotesi  in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione  del  posto di cui ai commi 1 e 2, l'Ente puo' valutare
l'opportunita',  in  base alle proprie esigenze organizzative, di non
considerare   automaticamente  risolto  il  rapporto  di  lavoro  del
dipendente,   fermo  restando  che  tale  ulteriore  periodo  non  e'
             valutabile ai fini giuridici ed economici.
   5.  Trova  applicazione  l'art. 17, comma 3, in materia di assenze
                    dovute a terapie invalidanti.