Art.18 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 9, lettera a). 2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al DPR n. 509/1979 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente. 4. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, l'Ente puo' valutare l'opportunita', in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non e' valutabile ai fini giuridici ed economici. 5. Trova applicazione l'art. 17, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.