Art.  18  bis  -  Tutela  dei  dipendenti  in  particolari condizioni
                            psico-fisiche
   1.  Allo  scopo  di  favorire  la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  strutture
associative  convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato  di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino
a  sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette  strutture,  sono  stabilite  le seguenti misure di sostegno
           secondo le modalita' di sviluppo del progetto:
   a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto  di  recupero,  con corresponsione del trattamento economico
previsto  dall'art.  17,  comma  9; i periodi eccedenti i 18 mesi non
                          sono retribuiti;
   b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
           massimo di due ore, per la durata del progetto;
   c)  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  con  l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
 tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
   d)  assegnazione del lavoratore a mansioni dello stesso livello di
inquadramento  contrattuale  diverse  da quelle abituali, quando tale
misura  sia  individuata  dalla struttura che gestisce il progetto di
            recupero come supporto della terapia in atto.
   2.  I  dipendenti  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  per  motivi  di  famiglia  per  l'intera durata del
progetto  medesimo.  Del  relativo periodo non si tiene conto ai fini
dell'art.  15  del  presente  contratto.  La  stabile  convivenza  e'
accertata  sulla  base della certificazione anagrafica presentata dal
                             dipendente.
   3.  Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volonta' alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
           allo svolgimento della prestazione lavorativa.
   4.  Il  dipendente  deve  riprendere servizio presso l'Ente nei 15
giorni   successivi  alla  data  di  completamento  del  progetto  di
                              recupero.