Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
   1. Gli Enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare,  del  D. Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D.
Lgs.  n.  100/2001,  possono  costituire  rapporti  di lavoro a tempo
parziale  o  trasformare,  su richiesta del dipendente, i rapporti di
lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporti  a tempo parziale, o viceversa,
secondo le tipologie indicate dal comma 6.
   2.  Gli  Enti  nelle  percentuali  di  cui  alla legge n.488/1999,
art.20,  comma  1,  lettera  f),  possono  assumere personale a tempo
parziale  e  comunque  entro  i  limiti  delle  risorse  destinate al
trattamento economico relativo.
   3.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
   4.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  non  puo' essere
costituito  relativamente  a  profili  professionali  che  comportino
l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di
struttura  comunque  denominata oppure l'obbligo della resa del conto
giudiziale   o   si   riferiscano   ad   attivita'   di   particolare
caratterizzazione   preventivamente   individuate  dagli  enti.  Tale
esclusione   non   opera   nei   confronti  del  personale  che,  pur
appartenendo  ad uno dei profili in questione, non svolga le predette
funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei posti e l'individuazione
dei  profili  di cui al presente comma e' effettuata dai singoli Enti
che ne informano preventivamente le organizzazioni sindacali.
   5.  Il  dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non  puo'  essere  inferiore  al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso  la  somma  delle  frazioni  di  posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati  in  posti  a  tempo  parziale ai sensi del comma 2. Tale
disposizione  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro  a tempo parziale
costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
   6.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 58, comma 1, il tempo
parziale   puo'   essere   realizzato,  anche  per  il  potenziamento
dell'attivita'  degli  Enti  nelle  ore pomeridiane, sulla base delle
seguenti tipologie:
   a)  con  articolazione  della  prestazione  di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
   b)  con  articolazione  della  prestazione  su alcuni giorni della
settimana,  del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata   del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo  parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);
   c)  con combinazione delle due modalita' indicate nelle precedenti
lettere a) e b).
   7.  Relativamente  agli  istituti  normativi previsti dal presente
contratto   collettivo,  non  specificamente  trattati  nel  presente
articolo,  al  rapporto  di  lavoro a tempo parziale si applicano, in
quanto   compatibili,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, le disposizioni
di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
   8.  Al  personale  interessato e' consentito, previa comunicazione
agli  Enti,  l'esercizio  di  altre  prestazioni  di  lavoro  che non
arrechino   pregiudizio   alle  esigenze  di  servizio  e  non  siano
incompatibili  con le attivita' istituzionali degli Enti medesimi, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
   9.  Il  trattamento  economico  anche accessorio del personale con
rapporto   di   lavoro   a  tempo  parziale,  e'  proporzionale  alla
prestazione  lavorativa.  La  contrattazione integrativa stabilisce i
criteri  per  l'attribuzione  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  dei
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione  di  progetti  nonche'  di altri istituti non collegati
alla  durata  della  prestazione  lavorativa  ed applicabili anche in
misura  non  frazionata  e  non  direttamente proporzionale al regime
orario   adottato.   Al  ricorrere  delle  condizioni  di  legge,  al
lavoratore  a  tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte
di famiglia.
   10.  I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero  di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno
ai   sensi   dell'art.   6;  il  relativo  trattamento  economico  e'
commisurato  alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori a
tempo  parziale  verticale  hanno  diritto  ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
   11.  In  costanza  di  rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso  da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da
atto  scritto  e  deve  contenere  l'indicazione  della  durata della
prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
I  dipendenti  che  hanno  trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno  a  tempo  parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla
scadenza  di  un  biennio  dalla trasformazione anche in soprannumero
oppure  prima  della  scadenza del biennio a condizione che vi sia la
disponibilita'  del posto in organico ovvero della frazione di orario
corrispondente  al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6
comma 1, del D. Lgs. n. 61/2000. I dipendenti assunti con rapporto di
lavoro  a  tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione
del  rapporto  a  tempo  pieno  decorso  un  triennio  dalla  data di
assunzione  purche'  vi  sia  disponibilita'  del posto di organico o
della  frazione  di  orario corrispondente al completamento del tempo
pieno ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000.
   12.  L'Ente  e' tenuto a comunicare, con atto scritto motivato, le
proprie  determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della
domanda  di  trasformazione  del  rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa; in mancanza di risposta negativa entro il
termine  suddetto,  la  domanda  si intende accolta. L'Ente, entro il
predetto  termine,  puo',  sempre con decisione motivata, rinviare la
trasformazione  del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a
sei  mesi  nei  casi in cui essa comporti, in relazione ai compiti ed
alla  posizione  organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
   13.   Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale
orizzontale e' escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, ne'
puo' fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
   14. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
sono  consentite  prestazioni  di  lavoro  straordinario in eccedenza
all'orario  di  lavoro  normale.  Trova applicazione, in particolare,
l'art.  3,  commi  5  e  8,  del  D.  Lgs.  n. 61/2000, modificato ed
integrato dal D. Lgs. n. 100/2001.
   15.  Le  forme  di  lavoro  supplementare  sono disciplinate dagli
articoli  1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D.
Lgs.  n.  100/2001.  In  sede  di  contrattazione integrativa saranno
definiti   gli   adattamenti   della  disciplina  in  relazione  alle
specifiche  esigenze  dei  singoli  Enti ed alla disponibilita' delle
risorse.  Le  ore  di  lavoro supplementare sono retribuite in misura
pari  a  quella  stabilita  per  le  ore di lavoro straordinario ed i
relativi  oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
il lavoro straordinario. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale  di  tipo  orizzontale,  previo  suo  consenso,  puo' essere
chiamato  a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura
massima  del  10%  medio  in ragione di anno della durata di lavoro a
tempo  parziale.  Il  ricorso  al lavoro supplementare e' ammesso per
eccezionali,  specifiche  e  comprovate  esigenze  organizzative o in
presenza  di  particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative
derivanti  da  concomitanti  assenze  di personale non prevedibili ed
improvvise.
   16.   Il   trattamento   previdenziale   e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dalle  disposizioni  dell'art. 8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   17.  Fermo restando quanto previsto dal comma 13, gli Enti possono
autonomamente   determinare,   nei   modi   previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  i  termini  per  la  presentazione  delle  richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e  viceversa,  la  decorrenza  e  la  durata della trasformazione del
rapporto,  i criteri di priorita' e la percentuale delle assunzioni a
tempo  parziale,  fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le
relative  determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle
Organizzazioni  Sindacali  rappresentative  di  cui  all'art.  40;  i
criteri  generali  per  soddisfare  le  domande di trasformazione del
personale   a  tempo  pieno,  prioritariamente  rispetto  alle  nuove
assunzioni, sono oggetto di contrattazione integrativa.