Art.  2  -  Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
                              contratto
   1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre  2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998
al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio).
   2.  Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente  CCNL,  salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula
s'intende  avvenuta  al momento della sottoscrizione del contratto da
parte  dei  soggetti  negoziali,  a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale  periodo  e  per  il  primo  mese  successivo  alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'
procedono ad azioni conflittuali.
   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
nelle  misure  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo sulla
politica  dei  redditi  del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita'  si  applica  la  procedura  dell'  art. 48 del D. Lgs. n.
165/2001.
   7.  In  sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte
economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara'
costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.