Art. 20 - Assunzioni a tempo determinato
   1.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione
a tempo determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui
al D. Lgs. n. 19/1999.
   2.  A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il  personale  assunto  a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
   a)  le  ferie  maturano  in  proporzione  alla durata del servizio
prestato;
   b)  in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli
artt.  17  e  18.  I  periodi  di  trattamento  intero o ridotto sono
stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 9
dell'art. 17, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato
oltre   la   cessazione   del  rapporto  di  lavoro.  Il  periodo  di
conservazione  del posto e' pari alla durata del contratto e non puo'
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 17;
   c)  possono  essere  concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze  fino  a  un  massimo  di  10  giorni complessivi in ragione
d'anno,  proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti
solo  in  caso  di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in
caso di lutto o grave infermita' ai sensi dell'art. 8, comma 1;
   d)  in  alternativa  a  quanto  previsto  ai  commi  a)  e  c), ai
dipendenti  assunti  ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno
ad  un  anno,  si  applica  la  disciplina  delle ferie, dei permessi
retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50.
   3.  Il  servizio prestato a tempo determinato e' titolo valutabile
ai  fini  della  formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.