Art. 20 - Assunzioni a tempo determinato 1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui al D. Lgs. n. 19/1999. 2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17 e 18. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 9 dell'art. 17, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 17; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o grave infermita' ai sensi dell'art. 8, comma 1; d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50. 3. Il servizio prestato a tempo determinato e' titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.