Art. 21 - Telelavoro
   1.  Gli  Enti  potranno  realizzare progetti di telelavoro, con le
modalita'  previste  dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23
marzo  2000,  ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto
dall'accordo stesso.
   2.  La  contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti
strettamente  legati  alle  specifiche  esigenze  degli  Enti  e  dei
lavoratori  interessati e in particolare le materie di cui all'art.3,
comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.