Art. 22 - Lavoro interinale
   1.  Nel  rispetto  dei  divieti  posti  dalla  vigente  disciplina
legislativa,  gli  Enti,  per  soddisfare  esigenze  a  carattere non
continuativo  e/o  a  cadenza  periodica, o collegate a situazioni di
urgenza  non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso
le modalita' di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n.  165/2001,  possono  stipulare  contratti  di  fornitura di lavoro
temporaneo.
   2.   Il  ricorso  al  lavoro  temporaneo  deve  essere  improntato
all'esigenza  di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di  gestione.  In  nessun  caso  il  ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo  potra'  essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente e
continuativamente  a  carenze  di  organico,  ovvero  per prestazioni
lavorative riconducibili ai profili di ausiliario.
   3.  Gli  Enti  possono  utilizzare  lavoratori  con  contratto  di
fornitura  di  lavoro  temporaneo, secondo la disciplina del presente
contratto, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile,
dei  lavoratori  a  tempo indeterminato in servizio presso gli stessi
Enti;   tale   percentuale  e'  arrotondata,  in  caso  di  frazione,
all'unita' superiore.
   4.  I  lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora  partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'Ente,  hanno  titolo  a  partecipare  all'erogazione  dei  connessi
trattamenti   economici   accessori.   La  contrattazione  collettiva
decentrata    integrativa,    in   relazione   alle   caratteristiche
organizzative  degli Enti, determina specifiche condizioni, criteri e
modalita' per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
   5.   Gli   Enti   provvedono   alla   tempestiva   informazione  e
consultazione  dei  soggetti  sindacali  di cui all'art. 40, comma 2,
lettera  a)  sul  numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,
sulla  durata  prevista  dai  contratti  di  lavoro  temporaneo e sui
relativi  costi.  Nei  casi  di  motivate  ragioni d'urgenza gli Enti
forniscono  l'informazione  in  via  successiva, comunque non oltre i
cinque   giorni   successivi   alla  stipulazione  dei  contratti  di
fornitura,  ai  sensi  dell'art.  7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n. 196.
   6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare,  presso l'Ente utilizzatore, alle assemblee, indette dai
soggetti  sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro
in  materia  di  aspettative  e  permessi sindacali del 7.8.1998, che
riguardino  la generalita' dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le
ore  previste  dallo  specifico contratto collettivo delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo.
   7.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, gli Enti forniscono ai
soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  40,  comma  2,  lettera a), e
all'ARAN   informazioni   sull'andamento   a   consuntivo,  nell'anno
precedente,  del  numero,  dei motivi, della durata e degli oneri dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.