Art. 22 bis - Forme contrattuali flessibili di lavoro
   1.  In  coerenza  con  le  proprie esigenze istituzionali ed in un
quadro  di trasparenza gestionale, gli Enti perseguiranno l'obiettivo
della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di
flessibilita'  del  lavoro di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001  con  riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalita' di
applicazione di ciascun istituto.
   2.  Possono  essere  attivate,  anche  a  richiesta  dei  soggetti
sindacali  di  cui  all'art.  40,  comma  2,  lettera  a),  forme  di
monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilita'
assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.