Art.23- Cause di cessazione del rapporto di lavoro
   1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato  il  periodo  di  prova,  oltre  che nei casi di risoluzione
disciplinati  dagli  artt. 17, 18, 27 e 28 del presente contratto, ha
luogo:
   a)  per  compimento  del  limite  di  eta'  previsto  dalle  norme
applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;
   b) per dimissioni volontarie del dipendente;
   c) per decesso del dipendente.