Art.23- Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 17, 18, 27 e 28 del presente contratto, ha luogo: a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso del dipendente.